Iscrizione all'albo delle libere forme associative

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 02 Aprile 2024

Descrizione

Le associazioni aventi sede nel Comune di Sesto Fiorentino possono iscriversi all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative previsto dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino.

Le associazioni iscritte all’Albo potranno esercitare le prerogative previste dall’articolo 9 e seguenti del Regolamento.

L’ Albo Comunale delle Libere Forme Associative è stato aggiornato nel mese di marzo 2024 con la Determinazione dirigenziale n. 288 del 18.03.2024.

Consulta l’Albo Comunale delle Libere Forme Associative           

Modalità di richiesta

Le associazioni interessate potranno presentare la richiesta di iscrizione tramite l’apposito modulo indirizzato al Sindaco, assieme alla documentazione prevista dal Regolamento.

L'iscrizione all'Albo è disposta dal Segretario Generale a seguito della verifica circa il possesso, da parte dell’associazione richiedente, dei requisiti previsti dall'art.5, comma 1, del citato Regolamento.

Le associazioni che non possiedono tutti i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, possono presentare richiesta per essere ammessi all’iscrizione all’Albo in deroga, previa valutazione e parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in merito alla riconosciuta particolare rilevanza dell’attività svolta e l'interesse per la comunità locale.

Requisiti del richiedente

Le associazioni riconosciute e/o non riconosciute, per essere iscritte all'Albo, devono possedere i seguenti requisiti:

  • avere come scopo statutario e/o svolgere documentata e documentabile attività di partecipazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.3 del Regolamento;
  • avere sede nel territorio comunale;
  • avere un numero di soci o associati iscritti non inferiore a 40, da comprovare con dichiarazione contenente elenco nominativo redatto e sottoscritto con la formula dell'autocertificazione;
  • essersi costituite almeno 6 mesi prima della data di presentazione dell'istanza di iscrizione.

Documentazione da presentare

  • Istanza (utilizzando l’apposito modulo di iscrizione);
  • Copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
  • Dichiarazione del Legale Rappresentante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione;
  • Relazione dettagliata sulla attività svolta o che si intende svolgere, dalla quale si desuma il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, per le associazioni e dell'art. 12, comma 1, per le consulte;
  • Copia non autentica del bilancio, relativo all'esercizio precedente alla data di richiesta dell'iscrizione all'Albo;
  • Copia dell'elenco dei soci.
     

NOTA: Le associazioni iscritte all’Albo sono tenute a comunicare tempestivamente, pena la decadenza, la modifica dei requisiti dichiarati ai fini dell’iscrizione o del rinnovo, comprese le variazioni del domicilio digitale e dei contatti di riferimento dell’associazione stessa.

Revisione periodica dell’Albo
Il Regolamento prevede l’aggiornamento dell’Albo ogni due anni, con verifica circa il mantenimento, da parte delle associazioni, dei requisiti sulla base dei quali queste sono state iscritte all'Albo.

Costi

Non sono previsti costi per questo procedimento.

Tempi

L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Segretario Generale a seguito della verifica circa il possesso, da parte dell’associazione richiedente, dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del citato Regolamento.

Normativa di riferimento

Regolamento degli Istituti di Partecipazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.09.2007 e modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.05.2022.

Reclami ricorsi opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Segreteria Generale
Orario di apertura
consultare il link a destra.

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