INFORMAZIONI GENERALI con legge quadro 217/1983 è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri per la classificazione delle strutture ricettive del sistema turistico, distintamente per tipi di esercizio. In Toscana sono vigenti in materia la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del sistema turistico regionale) e il relativo regolamento attuativo 47/R/2018.
Sono residenze d’epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con i limite di 25 posti letto.
Le residenze d’epoca rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.
Tuttavia la denominazione può essere adottata anche dagli alberghi e dalle residenze turistico-alberghiere (artt.18 e 19 L.R.86/2016) nonché dagli alloggi agrituristici di cui alla L.R.30/2003 ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati a vincoli del decreto legislativo summenzionato. Essi mantengono gli obblighi amministrativi loro propri.
Le presenti informazioni sono riferite esclusivamente alle residenze d’epoca che non sono alberghi, residenze turistiche alberghiere o agriturismi.
L'utilizzo delle abitazioni come residenza d’epoca non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
Solo in caso di eventi promozionali e culturali promossi dal Comune possono essere aperte al pubblico e somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall’art.52 legge regionale n.62 del 2018. Maggiori indicazioni vengono date di seguito trattandosi di ulteriore attività.
AVVIO DELL’ATTIVITA’: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.60 L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura.
Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990). Ciò anche per la somministrazione di alimenti e bevande: la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90) sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
ULTERIORI ATTIVITA’: In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
Per eventi promozionali e culturali promossi dal Comune che consentono l’apertura al pubblico e la somministrazione di alimenti e bevande anche ai non alloggiati si rinvia alla scheda allegata: http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap...
REQUISITI SOGGETTIVI
REQUISITI DEI LOCALI (art.50 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016) I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione.
Esso prevede che nelle residenze d'epoca siano assicurati i servizi minimi ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:
a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere. Si rinvia al link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/aff...
b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande. Si rinvia al link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/bed...
c) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative. Si rinvia al link: http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/case....
DENOMINAZIONE (art.13 regolamento 47/R/2018) La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
INSEGNA (art.14 regolamento 47/R/2018) All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia al seguente link: suap-installazione-mezzi-pubblicitari-e-di-tende-parasole-prive-di-messaggi. Sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star) dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06.
Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:
VARIAZIONI; SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’; SUBINGRESSO; CESSAZIONE
Occorre anche comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura entro il 30 aprile successivo alla variazione; si rinvia alla voce comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura per maggiori chiarimenti;
La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line. A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
Insieme alla comunicazione di subingresso occorre comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura ricettiva, si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti.
La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link: installazione-mezzi-pubblicitari-e-di-tende-parasole-prive-di-messaggi.
La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line. A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
Nei casi cessazione a seguito di cessione della titolarità o della gestione della struttura non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.
SERVIZI MINIMI DA ASSICURARE (art. 508 regolamento 47/R/2018);
Devono essere assicurati i servizi minimi previsti:
Devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
Inoltre:
I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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