Servizio notifica atti

Ultimo aggiornamento:

Sabato, 28 Gennaio 2023

Descrizione

L’ATTIVITA’ DI NOTIFICAZIONE


L'attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi amministrativi, civili, penali, tributari, fallimentari e del lavoro. E’ l’attività che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.

IL MESSO COMUNALE

Il Messo Comunale può notificare:
- atti emessi dal Comune di Sesto Fiorentino ed enti della Pubblica Amministrazione;
- atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli Enti Pubblici a destinatari (persone, ditte ed enti) che abbiano la loro residenza, domicilio fiscale (solo per atti finanziari delle Amministrazioni dello Stato) o azienda, nel Comune di Sesto Fiorentino.
Il Messo Comunale non notifica cartelle esattoriali né atti del procedimento penale.
La competenza territoriale del Messo Comunale coincide con il territorio del Comune di appartenenza e per le persone residenti nel territorio stesso (fatto salvo il domicilio fiscale per gli atti finanziari delle Amministrazioni dello Stato), indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato. 
Il Messo Comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.

Iter procedura

NOTIFICA AL DESTINATARIO
Il Messo Comunale notifica, di norma, l’atto al destinatario (artt. 137 e 138 cpc).
Alla ricezione dell'atto il Messo Comunale chiede una firma per ricevuta sulla relazione di notifica da parte del destinatario
Eventuali informazioni o contestazioni sull'atto devono essere richieste all'ufficio che ha emesso l'atto.
Il Messo Comunale può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnarlo al destinatario, ovunque lo trovi, purché sia nel territorio comunale.
Il destinatario si può rifiutare di ricevere un atto con l'obbligo da parte del Messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti (Art. 138 cpc, comma 2).
Nei casi cui al presente paragrafo gli effetti dell’atto per il destinatario decorrono dal giorno successivo alla ricezione dell’atto stesso.

ASSENZA TEMPORANEA  DEL DESTINATARIO
In caso di assenza temporanea del destinatario il Messo Comunale notifica l’atto con una delle seguenti procedure (art. 139 cpc):
1) ai familiari conviventi,
2) alle persone di servizio o alle dipendenze del destinatario,
3) al portiere dello stabile;
4) un vicino di casa;
In tali circostanze, in applicazione del  D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (cd codice privacy), le persone succitate, che devono essere maggiori di anni 14 e non incapaci, devono accettare di ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata, riportante il numero cronologico di notificazione ed i dati del destinatario, e firmare una ricevuta, senza poter prendere visione dell’atto stesso. Nel caso che il ricevente sia una delle persone indicate ai punti 3 e 4 o che l’atto sia relativo ad un procedimento finanziario delle Amministrazioni dello Stato (in questo caso la raccomandata viene sempre inviata se l’atto viene  notificato a persone diverse dal destinatario ai sensi dell’Art. 60 DPR 600/1973 - lettera B-bis) il Messo Comunale invia una raccomandata a/r al destinatario informandolo dell’avvenuta consegna a tali persone dell’atto.
Nei casi cui al presente paragrafo gli effetti dell’atto decorrono dal giorno successivo alla ricezione dell’atto stesso.

ASSENZA E/O INCAPACITA’ DELLE PERSONE CUI ALL’ART. 139 CPC. In caso di assenza e/o incapacità delle persone cui al punto precedente il Messo Comunale può lasciare un avviso informale indicando un periodo di tempo entro cui il destinatario può ritirare l’atto presso l’Ufficio Messi Comunali, esclusivamente di persona, senza possibilità di delegare terze persone (questa procedura viene effettuata compatibilmente con i tempi di scadenza indicati nell’atto stesso).

Oppure notifica l’atto con la seguente procedura (art. 140 cpc):
- deposita copia dell’atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa comunale,
- lascia un avviso di deposito in busta chiusa e sigillata presso l'abitazione,
- invia copia dell’avviso lasciato presso l'abitazione con raccomandata a.r.
Nel caso di notifica ai sensi di tale articolo gli effetti dell’atto, per il destinatario, decorrono dal giorno della ricezione della raccomandata a.r. oppure, dal decimo (10°) giorno successivo alla spedizione della raccomandata stessa.

IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA DEL DESTINATARIO
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando la persona non risulta più residente all’indirizzo rilevabile dai registri anagrafici e non sia nota né rilevabile  una nuova residenza, dimora o domicilio sul territorio comunale), l'atto viene notificato dal Messo Comunale con deposito presso la Casa Comunale e produce i suoi effetti il 20° giorno successivo alla data di deposito (Art. 143 cpc).

NOTIFICA A SOGGETTO GIURIDICO
La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta dove le persone legittimate a ricevere sono:

- il legale rappresentante o l’incaricato (delegato) al ritiro, che firmano per ricevuta la relazione di notifica;
- impiegata/o addetta/o alla sede, che ricevono l’atto in busta chiusa e sigillata, con indicato i dati del destinatario ed il numero cronologico di notificazione, firmando una ricevuta, senza poter prendere visione dell’atto stesso.
Nei casi cui sopra gli effetti dell’atto decorrono dal giorno successivo alla ricezione dell’atto stesso.
Nel caso che la ditta non abbia più sede nel territorio Comunale o che non vi siano persone legittimate a ricevere l’atto la notifica può essere validamente eseguita presso la residenza del Legale Rappresentante, ove le generalità e la residenza nel territorio comunale dello stesso siano indicate nell'atto (Art. 145 cpc).
Solo nel caso che l’atto sia relativo ad un procedimento finanziario delle Amministrazioni dello Stato, che la sede della ditta sia irreperibile in qualunque Comune ed il Legale Rappresentante abbia l'ultima residenza conosciuta (quindi sia irreperibile) in altro Comune, la notifica può essere effettuata ai sensi dell’Art. 60 DPR 600/1973 - lettera E (Ordinanza Corte di Cassazione n. 13016/2012).

 

RESPONSABILITA’ PENALI E CIVILI DEL RICEVENTE
Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false a Pubblico Ufficiale e,  nel caso in cui lo stesso non sia il destinatario, responsabilità civile per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna  dell'atto.

 

Tempi

Il Messo Comunale può notificare un atto presso l'abitazione del destinatario tutti i giorni della settimana con i seguenti orari:
- dal lunedì alla domenica, comprese le festività, dalle ore 7:00 alle 21:00
Se la notifica non avviene in questi orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere l'atto.

Normativa di riferimento

• D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
• L. n. 265 del 3 agosto 1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche alla legge 142/90".
• D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
• Codice di Procedura Civile (cpc) - artt 137 e seguenti.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Protocollo e Messi comunali
Orario di apertura
consultare il link a destra

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