Nelle sedi delle associazioni e nei circoli privati che aderiscono ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (es. ARCI, UISP, ACSI, ecc...), è possibile svolgere, direttamente o affidando in gestione a terzi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati.
La somministrazione può avvenire soltanto presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali e, prima di iniziare l'attività, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune.
Il tipo di attività consentita (es. preparazione e somministrazione di alimenti e bevande o sola somministrazione) è descritta nella comunicazione stessa.
Per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci occorre che il presidente pro-tempore dichiari:
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere affidata, in gestione temporanea, ad altro soggetto, previa stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda redatto da notaio o tramite scrittura privata autenticata dal notaio.
Con il D.P.R. 147/2012, di modifica del D.Lgs. 59/2010 - Direttiva Servizi, è stato chiarito che non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione ed il commercio indicati all'art. 71, qualora la somministrazione sia riservata ai propri soci, anche nel caso in cui la somministrazione si affidata ad una ditta esterna.
Per iniziare l'attività di somministrazione ai soci di circoli privati, modificarla o trasferirla occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) l'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.102 R.
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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