L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore.
Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi.
Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i Comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
Gli enti del terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande - previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e notifica sanitaria alimentare (Reg,CE/852/2004) - in deroga al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010..
Gli stand gastronomici devono essere completamente allestiti almeno 24 ore prima dell'inizio della manifestazione, per consentire lo svolgimento di eventuali sopralluoghi da parte della ASL (ART. 157 REG. IGIENE)
Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, durante le manifestazioni musicali e sportive all'aperto possono essere previste limitazioni o divieti alla somministrazione di alcolici.
Se la manifestazione è svolta su suolo pubblico, si deve ottenere specifica concessione di occupazione di suolo pubblico e un'eventuale ordinanza di chiusura al traffico.
Per avviare un'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il codice attività 56.401 R.
La modulistica unica nazionale per la presentazione delle istanze di somministrazione temporanea (così come recepita con Delibera Giunta Regionale 646/2017) è pubblicata all'interno del codice 56.401R, attivando il quale, selezionando "Avvio", viene attivato di default l'endoprocedimento ASL 90 (Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004).
Le info in essi contenute costituiscono ciò che la modulistica nazionale prevede venga trasmesso all'ASL in fase di avvio.
L'attività è soggetta al rispetto delle disposizioni del D.P.G.R. 40/R/2006 , che definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.
Per la somministrazione temporanea in eventi organizzati da enti del terzo settore il codice attività per STAR è 56.402R.
Esclusi gli enti del terzo settore, l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è soggetta al possesso dei requisiti soggettivi morali di cui sotto e alla notifica sanitaria alimentare.
Requisiti soggettivi morali (ad esclusione degli enti del terzo settore):
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia
art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.11 del Codice regionale del commercio
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative
Requisiti soggettivi professionali:
non sono necessari se si tratta di somministrazione svolta a favore di una cerchia determinata di soggetti e non al pubblico
Requisiti oggettivi:
l'attività non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti
Le attività di somministrazione e le occupazioni di suolo pubblico per finalità politiche durante il periodo della campagna elettorale sono disciplinate con Delibera della Giunta Comunale adottata di volta in volta.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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