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Richiesta di invio del documento di pagamento TARI esclusivamente per Email

Consultazione della posizione tributaria di persone fisiche e ditte individuali

Tassa sui Rifiuti - TARI

Ultimo aggiornamento:

Lunedì, 11 Marzo 2024

Descrizione

 

Dal 1 marzo 2023 l'ufficio TARI è contattabile telefonicamente (esclusivamente per problematiche connesse con la gestione del tributo) tramite il numero verde 800 95 44 93 (solo per il comune di Sesto Fiorentino) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.45.


La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Il tributo è dovuto per anno solare e viene calcolato, a giorni, in base alle tariffe commisurate alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta applicando i criteri previsti dal DPR 158/1999.

Le tariffe TARI sono articolate in fasce di Utenza Domestica e Non Domestica così composte:

  • per l’UTENZA DOMESTICA le tariffe si suddividono in una parte FISSA riferita ai metri quadrati dell’immobile ed in una parte VARIABILE riferita al numero di componenti del nucleo familiare. Pertanto il calcolo della tassa può essere così sintetizzato:

  TARI UTENZA DOMESTICA = (TARIFFA FISSA x MQ) + TARIFFA VARIABILE

  • per l’UTENZA NON DOMESTICA le tariffe si suddividono in una parte FISSA che tiene conto della superficie dell’immobile ed in una parte VARIABILE che tiene conto della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata. Pertanto il calcolo della tassa può essere così sintetizzato:

       TARI UTENZA NON DOMESTICA = (TARIFFA FISSA + TARIFFA VARIABILE) x MQ  

La tassa, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è liquidata in tre rate, aventi scadenza 31 maggio, 30 settembre e 31 dicembre.


Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

Il Consiglio Comunale, con la delibera n. 25 del 28/03/2014 e ss.mm.ii., ha approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). Il suddetto Regolamento oltre a riportare la normativa in essere, prevede tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (Allegato A);
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie (art. 17 e allegato B) ;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni (art. 18 e allegato C);
d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (art. 14);
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo (artt. 19 e 20).


Soggetto Incaricato della Gestione e Riscossione del Tributo

La gestione e la riscossione del tributo è stata svolta fino al saldo 2017  da Quadrifoglio Spa (ora Alia Spa). Dal 01/01/2018 la gestione è stata reinternalizzata dal Comune di Sesto Fiorentino, che invierà, come di consueto, gli avvisi di pagamento direttamente al domicilio.

Iter procedura

Dichiarazione

I contribuenti sono obbligati a produrre apposita denuncia di iscrizione, variazione o cessazione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, entro 90 giorni dall'inizio/variazione/cessazione dell’occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree. Tale denuncia dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e presentata, debitamente sottoscritta, con una delle seguenti modalità:

  • al Servizio Entrate in Via Fratti, 1 (aperture SOLO SU APPUNTAMENTO: lun/mer 08.30-13.00, gio 15.00-17.45)
  • all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza V. Veneto, 1
  • con RACCOMANDATA A/R a: Comune di Sesto Fiorentino – Servizio Entrate / Piazza V. Veneto, 1 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
  • via PEC (posta elettronica certificata) a protocollo@pec.sesto-fiorentino.net

Invio del documento

L’avviso sarà recapitato al domicilio del contribuente per posta ordinaria, mentre per le imprese l’invio sarà effettuato tramite Pec (se l’indirizzo era noto al Comune).
E' possibile richiedere l'invio del documento in formato elettronico in sostituzione di quello cartaceo a partire dal SALDO 2022 richiedendolo tramite il seguente form

Qualora il contribuente non riceva l’avviso di pagamento in tempo utile per provvedere  al  versamento  delle  rate,  dovrà scaricarsi il documento direttamente online accedendo al servizio Consultazione della posizione tributaria di persone fisiche e ditte individuali o premurarsi  di  contattare  il  Comune  per farsi rilasciare copia dello stesso.

Per le persone fisiche e le ditte individuali è stata attivata la possibilità di verificare la propria posizione tributaria direttamente online, accedendo alla pagina dedicata.

Modalità di pagamento

A partire dall'acconto 2023 la TARI si riscuote mediante bollettino PagoPA allegato al documento di pagamento.
Il bollettino si può pagare sul sito o con le App dell'Ente Creditore, della Banca o degli altri canali di pagamento, utilizzando carte, conto corrente, CBILL.
In alternativa può essere pagato sul territorio in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato, in contanti, con carte o conto corrente.

Tempi

Rate e scadenze

Sono previste tre rate scadenti rispettivamente:

  • rata 1: acconto con scadenza fissata al 31 maggio dell’anno;
  • rata 2: acconto con scadenza fissata al 30 settembre dell’anno;
  • rata 3: a saldo dell’importo annuale dovuto per la TARI, calcolato utilizzando le tariffe approvate per l’anno in corso e scomputando quanto già pagato in acconto, con scadenza fissata al 31 dicembre. In tale sede verranno detratte per intero anche eventuali riduzioni e/o agevolazioni concesse.

Resta  comunque  l’obbligo  in  capo  al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva l’avviso di pagamento in tempo utile per provvedere  al  versamento  delle  rate,  dovrà scaricarsi il documento direttamente online accedendo al servizio Consultazione della posizione tributaria di persone fisiche e ditte individuali o premurarsi  di  contattare  il  Comune  per farsi rilasciare copia dello stesso.

Modalità di fruizione

Esenzioni e agevolazioni tariffarie per ragioni di carattere economico-sociale

Per quanto riguarda le sole esenzioni e agevolazioni tariffarie per ragioni di carattere economico-sociale disciplinate nell’allegato C) del Regolamento è possibile presentare richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno al Servizio Entrate – Via Fratti 1 nei giorni di apertura.

Riportiamo di seguito l’allegato C) al Regolamento.

1)La tariffa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno nelle sottoindicate fattispecie:

a)   Caso A- Caso A1- Caso A2 Non saranno soggette all’applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni, che non siano proprietari né usufruttuari di alcun immobile sul territorio nazionale, il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore al trattamento minimo INPS per ciascuno e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura. Il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.600,00 annuo per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati; nel caso di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a Euro 9.500,00 annui.
b)  Caso B - Caso B1- Caso B2 Saranno soggette all’applicazione della tariffa, per la parte fissa e per quella variabile, nella misura del 50 per cento le abitazioni non di lusso, siano esse in proprietà o usufrutto, occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore al trattamento minimo INPS per ciascuno e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura. Il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.600,00= annuo per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati; nel caso di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a Euro 9.500,00 annui; gli interessati non devono avere altri redditi di qualsiasi natura e non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale
c)   Caso C La tariffa, fissa e variabile, è ridotta di un coefficiente pari al 50 per cento per le famiglie con portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992 e invalidi civili con riconoscimento di invalidità civile al 100 per cento, e a condizione che gli stessi non siano ricoverati in Istituti.

2) Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni impartite dall’Ufficio competente da presentare entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Le agevolazioni verranno conteggiate sull’emissione della fattura a saldo.

3) I cittadini che si trovano nelle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 non dovranno ripresentare le domande di esenzione o di minore contribuzione per gli anni successivi a quello dell'avvenuta richiesta. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione di reddito o di nucleo familiare o di situazione lavorativa atta a far perdere il diritto all'agevolazione. In caso di mancata comunicazione il Comune provvederà a recuperare la tariffa non pagata con l'applicazione delle sanzioni previste  dal presente regolamento. Per il primo anno di applicazione si assumeranno come valide le richieste prodotte dall’utente per gli anni precedenti al 2014 all’Amministrazione Comunale e dalla stessa accolte.

4)  La tariffa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno nelle sottoindicate fattispecie:

a)   Caso D Saranno soggette all’applicazione della tariffa in misura ridotta (sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile), le abitazioni non di lusso utilizzate da famiglie monoreddito, nelle quali il soggetto, unico produttore di reddito, si sia trovato in una delle seguenti circostanze per almeno 6 mesi

1. risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto a percepire indennità di disoccupazione:  50% (Percentuale di abbattimento della tariffa da operare);
2. risoluzione del rapporto di lavoro con indennità di disoccupazione: 30% (Percentuale di abbattimento della tariffa da operare);
3. cassa integrazione o mobilità: 20%  (Percentuale di abbattimento della tariffa da operare);
4. contratto di solidarietà difensivo: 20% (Percentuale di abbattimento della tariffa da operare);
5. dimissioni per giusta causa: 30%.(Percentuale di abbattimento della tariffa da operare)

L’agevolazione spetta per tutto l’anno in cui è stata presentata la richiesta. Trattandosi di misure straordinarie anticrisi, l’agevolazione non sarà concessa per situazioni di difficoltà lavorativa che, se continuative e non variate nel corso del tempo, si possono rilevare chiaramente dalla dichiarazione ISEE, in tal caso dovranno essere richieste le agevolazioni di cui al successivo punto b).
b) Caso E Saranno soggette all’applicazione della tariffa in misura ridotta, per la sola parte variabile, le seguenti categorie di utenze domestiche secondo lo schema sotto riportato:

Utenze con uno o più componenti:
- utenze domestiche con reddito ISEE da 0,00 Euro a 9.500,00 Euro riduzione del 40%;
Utenze con due o più componenti:
- utenze domestiche con reddito ISEE da 9.501,00 Euro a 11.500,00 Euro riduzione del 25%;
Utenze con tre o più componenti:
- utenze domestiche con reddito ISEE da 11.501,00 Euro a 15.999,00 Euro riduzione del 10%;
Inoltre nessuno dei componenti del nucleo familiare del richiedente deve essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale neanche in quota parte e/o a nessuno dei componenti deve risultare intestato uno o più delle seguenti tipologie di beni: uno o più autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 2500 cc; uno o più motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1000 cc; tre o più fra autovetture e motoveicoli (questi ultimi di cilindrata superiore a 500 cc); uno o più camper; uno o più natanti o barche da diporto di lunghezza superiore a 9 metri.

5) Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) del comma 4 verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata e attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti, secondo le istruzioni impartite dall’Ufficio competente da presentare entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Le agevolazioni verranno conteggiate sull’emissione della fattura a saldo. Le domande dovranno essere presentate per ciascun anno in cui si intende usufruire dell’agevolazione.

Avvertenze

Il Servizio Entrate si occupa esclusivamente della RISCOSSIONE DELLA TARI e relative sanzioni; per richieste di informazioni relative al  servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o ingombranti, sulle modalità della raccolta porta a porta, sullo spazzamento delle strade, per il rilascio delle chiavette è necessario rivolgersi al gestore del servizio ALIA SPA.

E' attivo anche un servizio di segnalazioni on line attraverso il sito Dillo ad Alia.

 

Reclami ricorsi opposizioni

Per eventuali richieste di riesame, opportunamente motivate e documentate, è possibile presentare istanza di Autotutela, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, direttamente presso l'ufficio protocollo oppure tramite raccomandata AR o al seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
La richiesta di riesame non comporta la sospensione / interruzione dei termini per la proposizione del ricorso.
Nel caso in cui si intenda contestare l'atto emesso dall'Ente, potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, con le modalità di cui al D.Lgs. 546/92 alla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE, Via Passavanti 2. Il ricorso, previo pagamento di contributo unificato, dovrà essere notificato a questo Comune, a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. oppure mediante consegna diretta o spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e potrà contenere anche una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo o mediazione. Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla precedente scadenza, a pena di inammissibilità, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/92.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Entrate - Ufficio Gestione dei tributi comunali
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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