Temporary store

Ultimo aggiornamento:

Venerdì, 29 Dicembre 2023

Descrizione

Si intendono tali gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono temporanee attività di vendita di durata non superiore a 90 (novanta) giorni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 62/2018 (Codice del Commercio).

L'attività di vendita può essere esercitata da:
  • Aziende di distribuzione
  • Aziende produttrici che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di apersone, per una durata coincidente con l'evento.
In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i Comuni possono individuare specifiche modalità, condizioni o limitazioni per l’apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la durata dell’evento e qualora sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico.

Modalità di richiesta

Apertura di temporary store nel settore non alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.
 
Occorre  quindi trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura di esercizio di vicinato, indicando nel quadro E la durata dell'attività, che non può superare i 90 giorni.
 
Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
 
In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
 
Apertura di temporary store nel settore non alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990). 
 
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per zia e le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :
  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura di esercizio di vicinato, indicando nel quadro E la durata dell'attività non superiore ai 90 giorni.
  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco. 
In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
 
Apertura di temporary store nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 
 
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:
  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura di esercizio di vicinato, indicando nel quadro E la durata dell'attività, non superiore ai 90 giorni
  • La notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL. 
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
 
In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
 
Apertura di temporary store nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990). 
 
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente  tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :
  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura di esercizio di vicinato, indicando nel quadro E la durata dell'attività, non superiore ai 90 giorni
  • La notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco. 
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
 
Cessazione di temporary store (nel settore alimentare e non alimentare)
Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa comunque di produrre effetti giuridici. Non è necessario presentare la comunicazione di cessazione di cui all'art. 95 della L.R. 62/2018.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
SUAP-Ufficio SUAP - Commercio in sede fissa, strutture ricettive, servizi alla persona, sociale
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

FEEDBACK



Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *