AVVISO: Per i certificati necessari ad accedere al c.d. BONUS FACCIATE, previsto dalla Legge 160/2019, si prega di contattare l'ufficio via email utilizzando gli indirizzi sotto indicati"
Il certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative ad un'area o un immobile vigenti al momento del suo rilascio. E' possibile richiedere un certificato storico, indicando la data o il periodo oggetto della certificazione, in tal caso il C.D.U. contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative ad un'area o un immobile vigenti ad una data o in un periodo specifico.
Ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati."
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere inoltre allegato alle denunce di successione.
La richiesta, indirizzata al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, deve essere presentata in carta da bollo o in carta libera (nei casi specificati al successivo campo “informazioni”) sull’apposito modulo.
La richiesta può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
Chiunque abbia interesse a richiederlo per atti di compravendita o successione.
Alla richiesta vanno allegati:
Il CDU viene predisposto nei tempi di seguito indicati.
Il CDU in formato cartaceo può essere ritirato presso l'ufficio, previo appuntamento, o essere recapitato per posta all’indirizzo espressamente indicato dal richiedente nell’istanza (in tal caso il richiedente deve allegare alla domanda una busta affrancata per la spedizione, l’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali disguidi postali).
Al momento del rilascio del certificato, salvo i casi di esenzione, dovrà essere prodotta n. 1 marca da bollo ogni 4 pagine da apporre sull’atto da ritirare. Nel caso di recapito per posta, la marca da bollo da apporre sul certificato dovrà essere trasmessa unitamente alla domanda.
Nel caso sia richiesto l’invio del CDU tramite posta elettronica, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente dovrà acquistare la marca da bollo che, scansionata e debitamente annullata, dovrà essere trasmessa in allegato alla richiesta; dovrà poi avere cura di conservare l'originale della marca da bollo così utilizzata. Nel CDU rilasciato digitalmente verrà riportata apposita dicitura relativa all’assolvimento dell’imposta con indicazione del numero identificativo della marca da bollo utilizzata.
L’ufficio comunicherà al richiedente l’eventuale numero di marche da bollo necessarie nel caso in cui l’atto risulti composto da più di 4 pagine. Per i certificati rilasciati per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16.00 a prescindere dalla dimensione del documento, per come previsto nell'allegato "A - Tariffa" art.4, comma 1-quarter del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 "Istituzione e disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i..
Il CDU in formato digitale viene trasmesso per pec esclusivamente al richiedente o, qualora non possegga un indirizzo di posta certificata, al notaio rogante.
Imposta di bollo
La richiesta del certificato deve essere presentata in carta da bollo da € 16.00, il rilascio è subordinato alla presentazione di altra/e marca da bollo da apporre sul certificato (vedi indicazioni riportate al precedente campo “iter procedura”). I casi di esenzione dal bollo sono specificati al successivo campo “informazioni”.
Diritti di segreteria
Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica è sempre soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura indicata dalla tabella B2 allegata alla delibera di Giunta n. 356 del 28/12/2017.
Il pagamento può essere effettuato con la seguente causale: “Rilascio C.d.U.: € __________ per diritti di segreteria ed € ______ per rimborso spese”:
Il certificato viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta nel caso di procedura ordinaria.
Il certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
Il certificato viene rilasciato in formato elettronico.
Qualora il richiedente non possegga un indirizzo PEC o nel caso in cui in CDU venga richiesto per la stipula di un contratto di compravendita o per altri atti di trasferimento di diritti reali, è necessario indicare l’indirizzo del notaio rogante.
Sono esenti da bollo:
Ai sensi dell'art.30 del D.lgs. n. 346/90 (allegati alla dichiarazione di successione ) il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) non è riportato tra i documenti da allegare alla Dichiarazione di Successione.
Il Certificato de quo, ai sensi della legge n. 183/2011 e del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., non può essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione, ma può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva; pertanto, non trova più applicazione l'esenzione dall'Imposta di bollo di cui all'art. 5, Tabella allegata al DPR n. 642/72.
Decreto Presidente della Repubblica 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", articolo 30 Terzo comma;
Decreto Presidente della Repubblica n. 642/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta di bollo";
Decreto Legge. n. 8/1993 convertito con Legge 19.03.1993 n. 68 - art. 10, comma 10, lett. a) (importo massimo diritti di segreteria).
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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