L’art. 63 ter del vigente Regolamento Urbanistico vigente definisce:
Le trasformazioni urbanistiche relative agli ambiti indicati nella seconda parte dell’Appendice 1 del vigente Regolamento urbanistico concorrono all’ERS in relazione all’entità e al valore della trasformazione, nei modi di seguito indicati.
Salvo diverse disposizioni delle schede dell’Appendice 1, e ove espressamente prescritto, l’entità delle aree da cedere deve essere almeno pari al:
Negli ambiti per i quali, nelle schede dell’Appendice 1, non è individuata una specifica porzione da riservare all’edilizia residenziale sociale, in luogo della cessione di aree è ammessa, previo assenso del Comune, una delle seguenti alternative:
Sono inoltre previste ulteriori forme di edilizia residenziale privata con finalità sociali equiparate all’edilizia convenzionata, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, e le ulteriori forme di edilizia in locazione a canone calmierato, anche con possibilità di riscatto, comunque denominate e disciplinate dalle leggi nazionali e regionali di settore.
Concorrono all’edilizia residenziale privata con finalità sociali:
Gli interventi di edilizia residenziale privata con finalità sociali sono subordinati alla stipula di clausole obbligatorie contenute nella convenzione urbanistica o in una successiva convenzione specifica, integrativa di quella urbanistica.
Le modalità di attuazione degli interventi di edilizia residenziale privata con finalità sociali, nelle forme di locazione a canone convenzionata, vendita convenzionata e patti di futura vendita, sono disciplinate nelle convenzioni, le quali stabiliscono:
Le forme di edilizia residenziale sociale e di edilizia privata con finalità sociali, vengono valutate contestualmente ai procedimenti relativi a programmi e interventi edilizi, nell’ambito della pianificazione attuativa pubblica e privata e delle specifiche convenzioni tra soggetti privati e/o pubblici.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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