Territorio - Frazionamenti catastali

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 07 Febbraio 2023

Descrizione

L’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", stabilisce che: "I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune". Prima del deposito (ovvero dell’inoltro per via telematica)  di un tipo di frazionamento all'Agenzia del Territorio, pertanto, occorre acquisire l'attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali. 

Il deposito può essere richiesto dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato, ma anche dal tecnico professionista incaricato dal medesimo.

Alla domanda deve essere allegato, in un’unica copia, il tipo di frazionamento su apposita modulistica predisposta dall’Agenzia del Territorio.

Ai fini di un aggiornamento speditivo della cartografia catastale in possesso dell'Amministrazione comunale, si richiede ai soggetti che presentano i frazionamenti di comunicare, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del Territorio, l'assegnazione dei numeri definitivi attribuiti alle particelle frazionate, utilizzando lo specifico modulo scaricabile da questa pagina.

Modalità di richiesta

La richiesta di attestazione di avvenuto deposito del tipo di frazionamento, in carta da bollo, salvo i casi di esenzione, deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo e indirizzata al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio.
La richiesta può essere sottoscritta con firma digitale da/dai soggetto/i avente/i titolo o firmata per via autografa e scansionata, quest’ultima accompagnata da copia del documento d’identità.
La comunicazione di assegnazione dei numeri definitivi, in carta semplice, deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo scaricabile da questa pagina
Entrambe le istanze possono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta all’ufficio Protocollo in piazza Vittorio Veneto n.1 ovvero presso la sede del Settore in via Dante alighieri n. 8, 2° piano presso la portineria negli orari di apertura al pubblico;
  • spedizione a mezzo posta, tramite raccomandata A.r., a: Comune di Sesto Fiorentino – Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Pianificazione Territoriale – via Dante Alighieri n. 8, 50019 Sesto Fiorentino (FI);
  • trasmissione tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.

Per l’invio dell’istanza tramite Pec, da soggetto terzo, occorre compilare il modulo “Procura speciale per l’invio telematico”

Requisiti del richiedente

Il deposito può essere effettuato dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell'immobile interessato personalmente o mediante tecnico professionista specificatamente incaricato.

Iter procedura

 

La ricevuta di consegna rilasciata dall’ufficio Protocollo, la ricevuta postale “di ritorno” della raccomandata A.r. e la ricevuta di Accettazione e di Avvenuta Consegna PEC, costituiscono timbro di avvenuta presentazione al Comune.

La verifica di completezza formale della documentazione (modello di deposito e frazionamento/tipo mappale) avverrà, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuto deposito. Trascorso tale termine, senza che l’ufficio non abbia richiesto integrazioni documentali, il deposito si intenderà accettato in modo definitivo.

Dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del Territorio del tipo di frazionamento, il Soggetto titolare, o suo delegato, presentano, nelle solite modalità già descritte, l'assegnazione dei numeri definitivi attribuiti alle particelle frazionate.

Costi

Non è previsto nessun costo.

Tempi

Massimo 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta.

Normativa di riferimento

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

 

Potere sostitutivo

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Pianificazione territoriale - Ufficio di Piano e SIT
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

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