Il proprietario di una unità immobiliare edificata su un terreno concesso in diritto di proprietà o in diritto di superficie, ricadente all’interno di Piani di edilizia economica e popolare (PEEP), che intenda vendere o locare il suddetto immobile è tenuto ad osservare le specifiche obbligazioni discendenti dalla convenzione tra la ditta edificatrice e il Comune ovvero quelle di eventuali convenzioni modificative successive.
I vincoli alla cessione riguardano:
Nei primi cinque anni dalla data di prima acquisizione (prima cessione da parte della ditta edificatrice) non è consentita la vendita dell’immobile, fatto salvo l’ottenimento, da parte del Comune, dell’autorizzazione in deroga per i soli casi previsti dalla convenzione.
Nei primi cinque anni dalla data di prima acquisizione non è ammessa la locazione e non sono previste deroghe.
Si ricorda che la vendita dell’alloggio e delle sue pertinenze non rimuove i vincoli e le limitazioni presenti nelle convenzioni.
Il Comune promuove la trasformazione in piena proprietà del diritto di superficie in essere, sugli alloggi realizzati nei programmi PEEP.
I vincoli derivanti dalla convenzione possono essere rimossi mediante apposito procedimento. Informazioni su tale procedimento sono reperibili presso il Servizio Patrimonio del Comune.
Determinazione del prezzo massimo di vendita
Prima di sottoscrivere il contratto di compravendita è necessario:
La vendita ad un prezzo superiore a quello massimo, qualora consentita dalla convenzione, comporterà l’assolvimento degli obblighi finanziari in favore del Comune previsti dalla stessa.
L’istanza da redigersi utilizzando i modelli scaricabili da questa pagina, deve essere inoltrata al Comune di Sesto Fiorentino - Servizio Pianificazione territoriale, con una delle seguenti modalità:
NOTA PER I PROFESSIONISTI
Proprietà di alloggio in area PEEP.
Una volta verificate le condizioni previste in convenzione e individuata la tipologia di cessione dell’alloggio, occorre compilare la modulistica idonea, nella quale sono raccolte tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie per rilascio del visto da parte dell’ufficio.
L’elenco della documentazione da allegare all’istanza è riportata su ogni modulo; se risulta già contrassegnata (con un segno di spunta), la sua allegazione è da considerarsi obbligatoria.
In caso di cessione per un importo non superiore al prezzo massimo di vendita, la documentazione da presentare è la seguente:
Al fine di facilitare il calcolo per la determinazione del prezzo massimo di vendita, è disponibile il prospetto di autocalcolo e rivalutazione del prezzo
In caso di cessione per un importo superiore al prezzo massimo di vendita, la documentazione da presentare è la seguente:
Al fine di facilitare il calcolo per la determinazione del prezzo massimo di vendita, è disponibile il prospetto di autocalcolo: del costo di costruzione
Documentazione ulteriore da presentare in caso di cessione prima dei cinque anni dalla prima acquisizione:
- Dichiarazione sostitutiva per vendita prima dei 5 anni
Documentazione da presentare in caso di cessione in locazione:
- Comunicazione locazione a soggetti privi di requisiti soggettivi
Successivamente alla protocollazione dell’istanza l’ufficio competente provvede, entro 30 giorni, a verificare la completezza formale della documentazione presentata, la correttezza delle determinazioni effettuate e al rilascio del visto, salvo interruzione dei tempi per necessità di integrazioni dell’istanza.
Non sono previsti costi per l’istruttoria delle istanze.
Il prezzo massimo di vendita è attualizzato mediante l’applicazione degli indici ISTAT esistenti al momento del calcolo e deprezzato per vetustà, quindi deve essere calcolato non prima di 30 giorni dalla presentazione al Comune.
I valori OMI assunti per la determinazione del prezzo massimo di vendita devono essere quelli aggiornati al momento della loro utilizzazione.
I valori accertati nell’istanza conservano validità per 180 giorni dalla data emissione del visto.
La correttezza delle determinazioni del prezzo massimo di vendita e dell’autocalcolo del costo di costruzione verrà verificata dall’ufficio competente. In caso di accertata dichiarazione infedele si provvederà, oltre a procedere nei confronti del tecnico ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, a dare comunicazione all’interessato ed al notaio rogante per la verifica dell’eventuale sussistenza di profili di nullità dell’atto di vendita.
Gli atti di compravendita non possono essere rogati prima dell’ottenimento del visto del comune.
Il rogito o altro atto di trasferimento di diritti reali, successivo alla prima assegnazione, dovrà essere trasmesso a cura della parte cedente al comune entro 60 giorni dalla data della stipula.
La mancata trasmissione entro il termine suddetto comporterà la corresponsione di una penale pari a € 516.46.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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