Se la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio non è pervenuta al Comune dal Consolato competente, gli interessati possono richiederla personalmente.
Possono richiedere la trascrizione coloro che hanno contratto matrimonio all'estero, purché almeno uno degli sposi sia cittadino italiano e residente a Sesto Fiorentino o iscritto nell'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero) del Comune.
I documenti devono essere corredati da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare, ed essere legalizzati.
Il procedimento si conclude entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione corretta e completa.
D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.12,comma 11,e art.22
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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