Trascrizione di atto di nascita avvenuta all'estero

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 31 Gennaio 2023

Descrizione

Se  la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita non è pervenuta al Comune dal Consolato competente, l'interessato o il genitore (qualora si tratti di figlio minore) può richiedere la trascrizione dell'atto di nascita.

Requisiti del richiedente

  • Essere cittadino italiano
  • essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente o nell'A.I.R.E. del Comune di Sesto Fiorentino.

Documentazione da presentare

  • Domanda al Sindaco in carta libera
  • copia integrale dell'atto di nascita oppure certificato di nascita o estratto dell'atto di nascita in originale.


I documenti devono essere corredati da traduzione in lingua italiana,  certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare, ed essere legalizzati. 

Tempi

Il procedimento si conclude entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione corretta e completa.

Normativa di riferimento

D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.12,comma 11,e art.22

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri - Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Tel
0554496250 - 0554496368
E-mail
Orario di apertura
Consultare il link a destra

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