Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture nel settore alimentare

Ultimo aggiornamento:

Venerdì, 29 Dicembre 2023

Descrizione

Si tratta dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio, nel settore alimentare, mediante apparecchi automatici, esercitata in esercizi già abilitati o in altre strutture.  Corrisponde a porzione di quanto descritto al punto 1.11.3 nella Sezione I della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016 (cosiddetto "Madia 2").+

La SCIA di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica viene presentata per l'avvio dell'esercizio. Per avvio si intende l'apertura di un'azienda che svolgerà l'attività di commercio/somministrazione attraverso l'utilizzo di distributori automatici.

L'apparecchio automatico, come definito dall'Accordo del 29.04.2010 fra Governo e Regioni, non è uno stabilimento ma solo un "bene strumentale in capo (...) all' impresa che svolge servizio di ristoro". 

Il SUAP territorialmente competente è quello della sede legale dell'impresa o altro, a discrezione  dell'imprenditore, non essendo dovuta alcuna SCIA per l'installazione degli apparecchi.

Nello specifico il titolare è tenuto al solo invio della comunicazione all'USL per il tramite del SUAP dell'elenco degli apparecchi per la vendita di prodotti alimentari installati al momento dell'apertura (in allegato alla SCIA), elenco che sarà poi semestralmente aggiornato con la comunicazione delle installazioni / disintallazioni intervenute nei 6 mesi.

La competenza territoriale dell'USL coincide con quella del SUAP. Nel modulo il soggetto può indicare anche la sede del magazzino.

Requisiti del richiedente

Per l'avvio di un'attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici in esercizi già abilitati o in altre strutture nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio:

  •  La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R
  • La notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), precedentemente e altrimenti nota come notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla USL. 

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Per il subingresso in un'attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici  in esercizi già abilitati o in altre strutture nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio :

  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R.
  • La notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), precedentemente e altrimenti nota come notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla USL. 

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Per la cessazione di un'attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici in esercizi già abilitati o in altre strutture nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.

E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R.

Per le successive installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari, è necessaria una comunicazione semestrale alla USL tramite il SUAP competente per territorio,  cioè ancora quello della sede legale dell'impresa o altro, a discrezione dell'imprenditore.

Il relativo modulo è reperibile nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) fra gli allegati disponibili in "avvio" e "variazione" del codice attività 47.93.1R, ed anche, trattandosi di una comunicazione con cadenza semestrale, in "adempimenti tecnici" dello stesso codice (sempre sotto il "tab" del codice attività).

Costi

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.

Informazioni

Comunicazione semestrale di installazione/disinstallazione distributori automatici di prodotti alimentari:

A seguito dell'entrata in vigore del  D.Lgs. 222/2016 (punto 1.11.3 della Tab. A allegata), tutte le installazioni e/o disinstallazioni effettuate devono essere comunicate, con cadenza semestrale, al SUAP presso cui l'impresa ha presentato l'avvio attività, cioè il SUAP del Comune ove l'impresa ha la sede e non singolarmente ai singoli Comuni.

Pertanto, sarà archiviata come non dovuta, e non trasmessa alla USL, ogni comunicazione semestrale presentata da imprese che non hanno sede legale e che non hanno avviato la loro attività nel Comune di Sesto Fiorentino.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 114/1998, art. 17 e art. 26 comma 5
D.Lgs. 59/2010, art. 67, comma 1
L.R. 28/2005, art.
Reg. 852/2004/CE

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
SUAP- Ufficio SUAP - Commercio in sede fissa, strutture ricettive, servizi alla persona, sociale
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

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