Accesso civico semplice - art. 5 D. Lgs. 33/2013

Ultimo aggiornamento:

Mercoledì, 21 Dicembre 2022

Descrizione

Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge, nel caso in cui essa non sia stata effettuata.

Modalità di richiesta

La richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.sesto-fiorentino.net o alla casella di posta elettronica dedicata trasparenza@comune.sesto-fiorentino.fi.it o all'ufficio Protocollo dell'ente.

Deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza.

Requisiti del richiedente

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente

Iter procedura

Nel caso in cui la pubblicazione non sia stata effettuata, l'Amministrazione provvede  alla pubblicazione e comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale della pagina contenente i dati, informazioni o documenti richiesti.

Nel caso in cui invece la pubblicazione sia correttamente avvenuta, l'Amministrazione invia al richiedente esclusivamente il collegamento ipertestuale alla pagina.

Costi

L'accesso civico semplice è gratuito.

Tempi

Il procedimento di accesso civico deve concludersi  nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 33/2013 art. 5.

Reclami ricorsi opposizioni

Contro la decisione dell'Amministrazione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale.  Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Anche contro la decisione del difensore civico regionale il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Responsabili Anticorruzione e Trasparenza

FEEDBACK



Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *