Acquisto o riacquisto della cittadinanza

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 31 Gennaio 2023

Descrizione

ACQUISTO CITTADINANZA
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza.

Può diventare cittadino italiano:

  1. il marito/moglie di un cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto non vi sia stato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
  2. lo straniero residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
  3. colui che è nato in Italia e ha mantenuto ininterrottamente la residenza sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
  4. il maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.

Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure

RIACQUISTO CITTADINANZA
Può, inoltre, riacquistare la cittadinanza italiana:

  • chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
  • chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
  • chi dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
  • ogni straniero (già cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
  • chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.

In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al Sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993.
Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.

Modalità di richiesta

Nei casi indicati ai punti 1) 2) e 4) l'interessato deve presentare domanda in bollo alla Prefettura.

Nel caso previsto al punto 3 la richiesta va inoltrata al Sindaco.

Requisiti del richiedente

Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate.
In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge.


Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando: a) la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile; b) i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno; c) le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.
Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, purché: a) la posizione anagrafica dei genitori sia regolare; b) sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta un'irregolarità del permesso di soggiorno.

Costi

Il pagamento dell'imposta di bollo da 16€  e del contributo di 250€  si effettua tramite PagoPA,  direttamente dal portale della cittadinanza, contestualmente alla presentazione della domanda. 

Tempi

Il procedimento si conclude entro:

  • 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa e corretta per i decreti provenienti dalla Prefettura (casi di cui ai numeri 1 e 2);
  • 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa e corretta per le altre ipotesi  (casi di cui ai numeri 3 e 4)

Avvertenze

Nel caso di adozione internazionale il minore acquista automaticamente la cittadinanza italiana a norma dell'art.3 primo comma della L. n. 91 del 1992. 

Normativa di riferimento

  • Legge 5.2.1992, n. 91 (in vigore dal 16.8.92) - 'Nuove norme in materia di cittadinanza' (artt. nn. 5 e segg.).
  • D.P.R. n. 572 del 12.10.1993.
  • Parere Cons. Stato, Sez. I, 6 novembre 1996 n. 940.

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri, Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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