Si chiama adozione l'atto che attribuisce a un soggetto (l'adottato) la qualità giuridica di figlio di un altro soggetto (l'adottante) anche se il primo non è stato generato dal secondo.
Attraverso l'adozione si costituisce un vincolo giuridico di filiazione tra persone non unite da una relazione biologica.
Con il termine adozione si indicano istituti giuridici diversi. Il nostro ordinamento infatti prevede e disciplina sia l'adozione dei minori (consentita, salvo casi particolari, solo ai coniugi uniti in matrimonio), sia l'adozione dei maggiorenni.
E' necessaria la presentazione di documentazione, da richiedere, unitamente agli ulteriori chiarimenti, all'Ufficio Stato Civile.
Il procedimento si conclude in 20 giorni dal ricevimento della documentazione corretta e completa.
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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