Con la Legge n. 76/2016 sono state introdotte nell'ordinamento italiano le “Unioni civili tra persone dello stesso sesso”.
Gli interessati devono telefonare all'ufficio di stato civile o inviare una mail allegando il modulo, pubblicato in questa pagina, debitamente compilato con fotocopia delle carte di identità di entrambe le parti ed eventuale nulla osta nel caso di cittadini stranieri da richiedere alle autorità consolari (vedi in documenti da presentare).
Le coppie interessate devono essere:
L'acquisizione dei documenti necessari avviene d'ufficio per tutti i cittadini italiani, mentre il cittadino straniero deve presentare anche il Nulla-Osta rilasciato da autorità consolare o analoga dichiarazione di capacità a costituire unione civile, giusta le legge cui lo Stato di appartenenza è sottoposto.
L'Ufficiale di Stato Civile, valutata l'esistenza dei presupposti, fisserà un appuntamento per la redazione del verbale di richiesta di costituzione di unione civile.
Al momento del verbale si concorda la data della costituzione dell'unione che avverrà in Sala Pilade Biondi del Palazzo Comunale. Causa emergenza sanitaria la sala Pilade Biondi potrà contenere un massimo di 30 persone oltre a sposi e testimoni.
Verrà inoltre chiesto di indicare la scelta del regime patrimoniale ed il nome e cognome da assumere per tutta la durata dell'unione civile. L'eventuale scelta di un cognome comune non determina alcuna variazione nei dati anagrafici delle parti.
Giorni e orari della cerimonia
Legge n. 76 del 20 maggio 2016
D.P.C.M. n. 144 del 23 luglio 2016
D.P.R. N. 396 del 24 novembre 2000
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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