Costituzione di Unione civile

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 31 Gennaio 2023

Descrizione

Con la Legge n. 76/2016 sono state introdotte nell'ordinamento italiano le “Unioni civili tra persone dello stesso sesso”.

Modalità di richiesta

Gli interessati devono telefonare all'ufficio di stato civile o inviare una mail allegando il modulo, pubblicato in questa pagina, debitamente compilato con fotocopia delle carte di identità di entrambe le parti ed eventuale nulla osta nel caso di cittadini stranieri da richiedere alle autorità consolari (vedi in documenti da presentare).

Requisiti del richiedente

Le coppie interessate devono essere:

  • maggiorenni
  • dello stesso sesso
  • liberi da vincoli matrimoniali o di unione civile
  • non interdetti per infermità di mente
  • non legati dai vincoli di parentela, affinità adozione di cui all'art. 87 del c.c.
Non è necessario il requisito della residenza nel comune di Sesto Fiorentino.

Documentazione da presentare

L'acquisizione dei documenti necessari avviene d'ufficio per tutti i cittadini italiani, mentre il cittadino straniero deve presentare anche il Nulla-Osta rilasciato da autorità consolare o analoga dichiarazione di capacità a costituire unione civile, giusta le legge cui lo Stato di appartenenza è sottoposto.

Iter procedura

L'Ufficiale di Stato Civile, valutata l'esistenza dei presupposti, fisserà un appuntamento per la redazione del verbale di richiesta di costituzione di unione civile. 

Al momento del verbale si concorda la data della costituzione dell'unione che avverrà in Sala Pilade Biondi del Palazzo Comunale. Causa emergenza sanitaria la sala Pilade Biondi potrà contenere un massimo di 30 persone oltre a sposi e testimoni.

Verrà inoltre chiesto di indicare la scelta del regime patrimoniale ed il nome e cognome da assumere per tutta la durata dell'unione civile. L'eventuale scelta di un cognome comune non determina alcuna variazione nei dati anagrafici delle parti.

Giorni e orari della cerimonia

  • dal lunedì al venerdì ore 10.00, 11.00, 12.00
  • il martedì e giovedì ore 15.00 16.00, 17.00
  • sabato ore 10.00, 11.00, 12.00

Normativa di riferimento

Legge n. 76 del 20 maggio 2016
D.P.C.M. n. 144 del 23 luglio 2016
D.P.R. N. 396 del 24 novembre 2000

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri - Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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