IMU - Valore dei terreni e delle aree fabbricabili

Ultimo aggiornamento:

Mercoledì, 17 Gennaio 2024

Descrizione

NOVITA' 2023
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2023 è stato adottato il Piano Operativo Comunale. Da quel momento a fini IMU i terreni ricompresi negli ambiti di trasformazione in esso indicati assumono la caratteristica di aree fabbricabili ai sensi dell'art. 1 c. 741 della legge 160/2019 e pertanto sono soggetti all'IMU in base al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (art. 1 c. 746 della legge 160/2019).
Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio di riferimento per le aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di accertamento del Comune ai soli casi in cui l'imposta sia versata sulla base di un valore inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. Al momento tale delibera non è stata approvata.
 

Terreni agricoli
Dal 1° gennaio 2016 i terreni agricoli e incolti sono esenti, in quanto il Comune di Sesto Fiorentino è classificato montano ai sensi della C.M. n. 9/1993.


Terreni soggetti al vincolo di esproprio
Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo di esproprio (con vincolo apposto), a fini valutativi, distinguiamo gli interventi in due categorie sulla base della differente potenzialità edificatoria:

a) interventi con una potenzialità edificatoria minima (/Mq di terreno 2,14):

·         Interventi di laminazione (AG-lam);

·         Parcheggi pubblici (P);

·         Verde pubblico (V);          

·         Rete viaria da realizzare;

·         Spettacoli viaggianti (Cir).

b) interventi con una potenzialità edificatoria ridotta (/Mq di terreno 6,03):

·         Parchi pubblici e impianti sportivi (AG-v);

·         Istruzione (AS);

·         Istruzione superiore allobbligo (AG-s)

 

Per terreni cui lUfficio Patrimonio ha già stabilito con proprio atto i valori al metro quadro, lImposta dovrà essere corrisposta sulla base di tale valore e dovrà essere conguagliata per il quinquennio antecedente.

 

!!ATTENZIONE!!

Solo qualora il versamento dell'imposta sia stato effettuato utilizzando almeno i sopraindicati valori, il recupero quinquennale delleventuale differenza di imposta che dovesse derivare dalla liquidazione della stessa sulla base dellindennità definitiva verrà effettuato da parte del Servizio Entrate senza sanzioni; una volta regolarizzata la posizione tributaria, lespropriato potrà ottenere lerogazione dellindennità stessa.

 

Aree fabbricabili
Tale è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali; il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio determinato con riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai prezzi medi rilevati sul mercato.

A seguito dellapprovazione del Secondo Regolamento Urbanistico Comunale (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18 aprile 2013 e approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2014 - di seguito 2° RU) si è ritenuto opportuno procedere ad una nuova valutazione delle aree edificabili con D.G. 113 del 26/05/2014 ai soli fini del pagamento dei tributi comunali, così come già fatto precedentemente con D.G. 102/2007 per il Primo Regolamento Urbanistico Comunale (di seguito 1° RU).

Le valutazioni sono state effettuate per ogni singolo intervento specificamente normato nell'Appendice 1 del 1° RU (cd. schede nere) con le relative varianti - e del 2° RU (cd. schede rosse), escludendo dal calcolo solo le schede (o porzioni di esse) che prevedono il mantenimento degli edifici esistenti.
Lo stesso procedimento è stato utilizzato anche per i seguenti piani attuativi: Piano di Recupero area ex Longinotti, Piano di Recupero del Complesso ex-Manifattura di Doccia, PL1 e PL13 (ex AUNC III).

 

!!ATTENZIONE!!

Nel caso in cui sia previsto il mantenimento degli edifici esistenti (come ad esempio nella ristrutturazione edilizia) invece non sono stati determinati dei valori specifici per la scheda o porzione della stessa, in quanto le imposte verranno assolte sulla base della rendita catastale dellimmobile. Al momento in cui gli immobili dovessero essere demoliti o accatastati in categoria F (qualunque essa sia) priva di rendita, gli stessi verranno considerati aree edificabili a tutti gli effetti e la valutazione dovrà essere effettuata con le tabelle residuali riportate nellapposita sezione considerando la SUL massima realizzabile secondo gli indici stabiliti nelle Norme Generali o, se presente, da progetto (in tal caso è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU, trattandosi di una fattispecie cui consegue una variazione del valore venale in comune commercio). Stesso discorso vale per i complessi produttivi suscettibili di trasformazione (cd. schede viola) nonché per i lotti liberi e tutti gli altri interventi residuali assimilabili alle aree fabbricabili. Unarea edificabile non può essere considerata pertinenza del fabbricato a meno che non intervenga unoggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi, che renda cioè impossibile una diversa destinazione a meno di operare una radicale trasformazione e che perciò non costituisca un semplice collegamento funzionale, rimovibile in qualunque momento.

Il Comune di Sesto Fiorentino in unottica di equità, trasparenza e semplificazione nei rapporti con i cittadini, ha determinato con la Delibera della Giunta Comunale n. 113 del 26/05/2014, avvalendosi della facoltà attribuita dall'art. 59 - 1° comma - lett. g) del D. Lgs. 446/1997 i valori medi delle aree edificabili per lanno 2014 ai soli fini dellapplicazione dellImposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), distinti per singole schede di intervento come segue.

a) valori in TABELLA A per gli interventi previsti nel 1° Regolamento Urbanistico ancora attivi (schede nere);

b) valori in TABELLA B per gli interventi previsti nel 2° Regolamento Urbanistico (schede rosse);

c) valori in TABELLA C (lotti liberi, complessi produttivi suscettibili di trasformazione schede viola, interventi con il mantenimento della SUL esistente, ristrutturazioni di singole unità immobiliari anche se accatastate in categorie F qualunque essa sia e/o prive di rendita, ripristino di immobili collabenti, ecc) valori residuali per tutti gli altri interventi residuali assimilabili alle aree fabbricabili la cui valutazione dovrà essere effettuata considerando la SUL massima realizzabile secondo gli indici stabiliti nelle Norme Generali o, se presente, da progetto (con presentazione della dichiarazione IMU).

!!ATTENZIONE!!

Qualora l'imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato nella suddetta deliberazione, il contribuente non potrà essere oggetto di ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio


 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Entrate - Ufficio Gestione dei tributi comunali
Referente
Gianna Fornaca, Elisa Latini, Cinzia Parenti, Lucrezia Tesi
Responsabile
Cinzia Cao
Tel
0554496311-427-310-400
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

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