AVVISO IMPORTANTE
Sospensioni previste dal Decreto CuraItalia convertito in legge, come modificato dai Decreti Liquidità e Rilancio
Sospensioni previste dal Comune di Sesto Fiorentino
INFORMAZIONI SULLA TASI FINO AL 2019
L'Abitazione principale e le relative pertineneze, purché non rientranti nelle cat. A1 - A8 -A9, non sono soggette al pagamento dell'IMU e della TASI
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 09/02/2017 riconfermata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2018 sono state deliberate le aliquote relative alla Tasi che è il tributo a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, cioè servizi generali non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, di cui non è possibile misurare l’utilità per il singolo individuo, tra questi: - pubblica sicurezza e vigilanza; - tutela del patrimonio artistico e culturale; - servizi cimiteriali; - servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico - illuminazione pubblica; - servizi socio-assistenziali; - servizio di protezione civile; - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali; - etc. Presupposto per l’applicazione del tributo 1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria.
Soggetti tenuti al pagamento
Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili . 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti ad effettuare in solido l'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “pluralità di possessori” e “pluralità di detentori”. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore dovrà effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla propria destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile. 3. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 5. Nel caso di sub-affitto l’utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale. 6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante dovrà versare la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, applicabile alla fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall’occupante può essere modificata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione
Base imponibile
La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 09/02/2017 riconfermata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2018 sono state deliberate le aliquote TASI riportate nel volantino pubblicato in questa pagina.
Scadenze: i versamenti si effettuano in 2 rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre.
Pagamento con il modello F24
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante il Modello F24 presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e i canali abilitati a riceverli utilizzando i codici seguenti:
- 3958 abitazione principale
- 3960 aree edificabili
- 3961 altri fabbricati
Per eventuali richieste di riesame, opportunamente motivate e documentate, è possibile presentare istanza di Autotutela, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, direttamente presso l'ufficio protocollo oppure tramite raccomandata AR o al seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
La richiesta di riesame non comporta la sospensione / interruzione dei termini per la proposizione del ricorso.
Nel caso in cui si intenda contestare l'atto emesso dall'Ente, potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, con le modalità di cui al D.Lgs. 546/92 alla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE, Via Passavanti 2. Il ricorso, previo pagamento di contributo unificato, dovrà essere notificato a questo Comune, a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. oppure mediante consegna diretta o spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e potrà contenere anche una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo o mediazione. Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla precedente scadenza, a pena di inammissibilità, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/92.
Aiutaci a migliorare!
La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!