Rilascio estratto plurilingue

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 31 Gennaio 2023

Descrizione

L'estratto di atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte) plurilingue è redatto per gli usi per i quali il Paese destinatario prevede necessariamente la traduzione.
E' esente da ogni obbligo di legalizzazione ed è applicato per i seguenti Paesi:

  •     in base alla convenzione di Parigi del 27.9.1956:  BELGIO - FRANCIA - JUGOSLAVIA - PAESI BASSI - GERMANIA - SVIZZERA - TURCHIA
  •     in base alla convenzione di Vienna dell'8.9.1976:  AUSTRIA - LUSSEMBURGO - PORTOGALLO - SPAGNA

L'estratto plurilingue deve essere richiesto presso l'Ufficio Stato Civile, in orario di apertura al pubblico e viene consegnato immediatamente.

Requisiti del richiedente

Non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque, purché a conoscenza dei dati di identificazione della persona in nome della quale si richiede l'atto, cioè cognome, nome, data di nascita e/o di matrimonio e/o di morte, a seconda dei casi.

Nel caso in cui il contenuto dell'estratto plurilingue riguardi la nascita, si applicano le regole relative al rilascio dell'estratto o della copia integrale dell'atto di nascita.

Documentazione da presentare

Domanda in carta libera.

Tempi

Il rilascio è immediato.

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri - Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Tel
0554496250 - 0554496368
Orario di apertura
Consultare il link a destra

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