Per commercio sulle aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche (strade e piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità), attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio in forma itinerante deve essere svolto compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e secondo quanto disposto dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
Per iniziare l'attività, modificarla o trasferirla occorre presentare al SUAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) selezionando il seguente percorso: G - 47.82R
Importante precisazione per l'avvio attività itinerante alimentare:
Una volta entrati in STAR, aver selezionato "Avvio Attività" e scelto "attività ambulante", è necessario spuntare, nella sezione "Endoprocedimenti necessari all'avvio dell'attività" la casella della notifica sanitaria, di cui alla dicitura:
"IG-SAN Stabilimenti di vendita di alimenti (ai quali non si applica il Reg. CE/853/04)" ......... [V].
Non spuntando la casella non si attiva l'endoprocedimento per la trasmissione della documentazione alla ASL.
Requisiti soggettivi morali (art. 71 commi 1-5 del D. Lgs. 59/2010 = art. 13 del Codice del commercio):
1. Non possono esercitare l'attività di commercio su area pubblica:
2. Non possono esercitare l'attività di commercio su area pubblica coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Altri requisiti soggettivi morali:
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
Requisiti soggettivi professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis D.Lgs. 59/2010 = art. 14 del Codice del commercio):
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio su area pubblica, nel caso di attività del settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990.
La mancata iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA, determina la decadenza del titolo abilitante.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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