Commercio al dettaglio su area pubblica su posteggio fisso

Ultimo aggiornamento:

Venerdì, 29 Dicembre 2023

Descrizione

Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio svolta su posteggi dati in concessione che possono trovarsi all'interno di mercati o in zone diverse del territorio comunale.

I posteggi possono essere:

  • Riservati alla vendita di prodotti alimentari;
  • Riservati alla vendita di prodotti non alimentari;
  • Riservati ai soggetti portatori di handicap che vendono prodotti alimentari;
  • Riservati ai soggetti portatori di handicap che vendono prodotti non alimentari.

Nei mercati rionali, i posteggi sono individuati per specializzazione merceologica e non più soltanto suddivisi come alimentari e non alimentari.

Per esercitare l'attività su di un posteggio all'interno di un mercato occorre presentare domanda di autorizzazione e di contestuale concessione decennale al Comune sede del posteggio (art. 31 comma 1 del Codice del commercio), nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel bando comunale pubblicato nel B.U.R.T (art. 34 del Codice del commercio).

Per esercitare l'attività su di un posteggio fuori mercato occorre presentare domanda di autorizzazione e di contestuale concessione decennale al Comune sede del posteggio (art. 31 comma 1 del Codice del commercio), nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel bando comunale affisso all'albo pretorio comunale (art. 34 del Codice del commercio).

Le assegnazioni avvengono secondo i criteri indicati nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

 

Modalità di richiesta

La richiesta di concessione per il posteggio e contestuale autorizzazione all'avvio dell'attività commerciale deve essere presentata entro 30 giorni dai termini di scadenza indicati dal bando, esclusivamente mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) selezionando il seguente percorso: G - 47.80R
Le domande presentate fuori termine o prive degli elementi richiesti sono dichiarate inammissibili.

Requisiti del richiedente

Requisiti soggettivi morali (art. 71 commi 1-5 del D. Lgs. 59/2010 = art.13 del Codice del commercio):

1. Non possono esercitare l'attività di commercio all’interno di mercati o in posteggi fuori mercato:

  • Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. 

2. Non possono esercitare l'attività di commercio all’interno di mercati o in posteggi fuori mercato coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Altri requisiti soggettivi morali:

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis D. Lgs. 59/2010 = art. 14 del Codice del commercio):

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio all’interno di mercati o in posteggi fuori mercato, nel caso di attività del settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
  • Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
  • Essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle tabelle merceologiche da I a VIII (alimentari) o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

 

Documentazione da presentare

Modulistica presente sul sistema STAR

Costi

Marca da bollo 

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.

Tempi

Il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione avviene nei tempi stabiliti dal bando comunale.

Normativa di riferimento

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
SUAP - Ufficio Commercio in area pubblica, somministrazione, polizia amministrativa
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

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