Possono conseguire la concessione/autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate ed eseguite senza licenza/concessione edilizia/autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse.
In caso sia necessario presentare, ad oggi, integrazioni o nuove istanze (art. 40 L. 47/1985) lo Sportello unico dell'Edilizia mette a disposizione le copie dei modelli cartacei del Condono 1985.
Con Delibera di Giunta n. 356 del 28/12/2017 sono stati integrati ed aggiornati gli importi dovuti per diritti di segreteria e rimborsi spese forfettarie per le procedure di competenza del Settore. I nuovi importi sono scaricabili qui.
Per la definizione dei condoni edilizi non rilasciati, puo' essere inoltrata all'Amministrazione richiesta in carta libera, indicando i dati dell'attuale proprieta', l'immobile oggetto della richiesta ed eventualmente il nominativo di un professionista di fiducia, che seguira' l'iter della pratica.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della L. 47/1985 e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della legge.
Per la rettifica di errori di rappresentazione relativamente alle istanze di condono edilizio gia' rilasciate, consulta la pagina dedicata.
L. 47/1985
L. 724/1994
L.R. 53/2004
L. 326/2003
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