Servizi online collegati

Presentazione on line delle pratiche edilizie

Edilizia - Accertamento di conformità - Accertamento di compatibilità paesaggistica

Ultimo aggiornamento:

Giovedì, 14 Marzo 2024

Descrizione

In caso di interventi realizzati in assenza di Permesso di costruire o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l'avente titolo può ottenere il Permesso di costruire o l'Attestazione di conformità in sanatoria, quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della stessa.

Modalità di richiesta

Si comunica che dal 01/01/2020, con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Edilizio, le pratiche edilizie dovranno essere presentate eclusivamente tramite portale telematico, se disponibili le relative procedure.
Le istanze trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) saranno dichiarate irricevibili.

Qualora l'immobile ricada in zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

Documentazione da presentare

L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.

Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
La procura speciale deve sempre essere allegata per ogni procedimento attivato (Permesso di costruire, Scia, Cila, Cil, Accertamento di conformità, ecc.ecc.).
Nel caso in cui i documenti siano stati firmati in originale cartaceo e successivamente acquisiti in formato .pdf, devono essere comunque firmati digitalmente e conservati presso lo studio o il domicilio dell'interessato.

Iter procedura

La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata precedentemente alla domanda di accertamento di conformità.

Dopo il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, può essere rilasciato il titolo edilizio in sanatoria.

Costi

Con Delibera di Giunta n. 356 del 28/12/2017 sono stati integrati ed aggiornati gli importi dovuti per diritti di segreteria e rimborsi spese forfettarie per le procedure di competenza del Settore. I nuovi importi sono scaricabili qui. Per gli importi relativi a pratiche di edilizia produttiva consultare gli allegati alla delibera o contattare direttamente gli uffici SUAP. Si ricorda che le pratiche di edilizia produttiva presentate tramite il portale del SUE sono soggette al pagamento di entrambe le componenti.

Il rilascio in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione o sanzione amministrativa, di una somma non inferiore a € 516,00 oltre al pagamento dei contributi concessori, se dovuti.

Il rilascio dei titoli in sanatoria, per opere eseguite su immobili o aree soggette a tutela paesaggistica, è consentito esclusivamente a seguito dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

Gli importi delle sanzioni possono essere versati con le seguenti modalità: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Piazza Ginori 18/19 - Sesto Fiorentino

  • Presso il Tesoriere del Comune di Sesto Fiorentino:  
  • Tramite bonifico bancario con IBAN; IT03Z0103038100000004500094 (Monte dei Paschi di Siena)
  • Tramite Conto Corrente Postale n. 27854504  intestato a "Comune di Sesto Fiorentino Servizio Tesoreria - oneri urbanizzazione costo costruzione".

Avvertenze

La procura speciale deve sempre essere allegata per ogni procedimento attivato (Permesso di costruire, Scia, Cila, Cil, Accertamento di conformità, ecc.ecc.)

Nel caso in cui la domanda sia stata firmata in originale cartaceo e successivamente acquisita in formato .pdf, deve essere comunque firmata digitalmente.

Per tutti i procedimenti attivati sul Portale dell'Edilizia, è disponibile il modello di procura.

Normativa di riferimento

art. 209 della L.R. 65/2014

art. 167 del D.Lgs. 42/2004

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Pratiche edilizie - Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

FEEDBACK



Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *