Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 221 del 2003, si definiscono attività di facchinaggio quelle previste dalla tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
L'attività di facchinaggio è spesso incorporata all'intemo di più ampio ciclo di servizio (esempi: trasloco, trasporto, logistica). In tali casi I'attività di facchinaggio svolge funzione strumentale accessoria che non rileva autonomamente rispetto al fruitore del servizio.
Stante la frequenza dell'attività all'interno dei vari cicli di gestione e movimentazione (in senso ampio) di beni, per evitare che un'applicazione estensiva del decreto n. 221 assoggetti moltissime imprese a plurimi regimi di abilitazione, i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro hanno ritenuto opportuno ricorrere al concetto di "attività principale" e, di converso, a quello di attività (di facchinaggio) non principale, concludendo per la non sottoposizione di quest'ultima alla disciplina citata, strumentale all'attività principale.
L'impresa esercente il facchinaggio deve quindi valutare attentamente se tale attività rivesta, tra quelle svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo oppure come attività prevalente nell'ambito di un più ampio servizio.
Ove ricorra tale ipotesi, secondo quanto indicato nella nota del Ministero del Lavoro n. 25899 dell'8 marzo 2004, allegata alla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 548552 del 9 marzo 2004, l'impresa non sarà tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per I'attività di facchinaggio ai sensi del decreto interministeriale n. 221 del 2003, e per estensione non soggetta ad alcun adempimento SUAP.
Ove, di contro, l'attività di facchinaggio venga offerta, anche una sola volta, a terzi come prestazione autonoma o prevalente (quindi, anche nel caso in cui, a livello di ricavi annui riferibili, I'attività stessa risulti del tutto minoritaria rispetto alle altre svolte dall'impresa) risulterà necessario procedere all'iscrizione di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale n. 221 del 2003, e per estensione agli adempimenti di seguito descritti.
Per l'apertura dell'attività di facchinaggio si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.
Occorre quindi una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da trasmettere, a scelta dell'interessato:
Se per lo svolgimento dell'attività di facchinaggio sono necessarie altre SCIA o comunicazioni o notifiche, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
In tali casi occorre trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) con il codice attività 52.24 R la SCIA per avvio dell'attività di facchinaggio.
Se lo svolgimento dell'attività di facchinaggio è condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati, si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990): l'attività non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.
In tali casi occorre trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) con il codice attività 52.24 R la SCIA per avvio dell'attività di facchinaggio.
A ciascuna attività di facchinaggio che sia offerta, anche una sola volta, a terzi come prestazione autonoma o prevalente; quindi, anche nel caso in cui, a livello di ricavi annui riferibili, I'attività stessa risulti del tutto minoritaria rispetto alle altre svolte dall'impresa.
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.
D.M. 221 del 30.06.2003 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della L. 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio"
Art. 10 D.L. 7/2007
Art. 72 D. Lgs. 59/2010 (Direttiva servizi)
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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