Le Locazioni Turistiche sono le locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente, regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art.70 Legge Regionale 86/2016).
Per il rilievo che assume il profilo fiscale nell’attività sopra descritta, si segnala che sono state introdotte rilevanti novità a partire dal 2021 dall’art 1 comma 595 l.n.178 del 2020, a cui si rinvia.
Non costituisce locazione turistica lo scambio di alloggi per finalità turistiche. Si tratta dell’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy). (art.71 Legge Regionale 86/2016).
Sono previste sanzioni amministrative da 1000,00 a 6000,00 €. nel caso in cui vengano forniti servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive (ad esempio servizio di prima colazione, cambio biancheria, servizio di pulizia o di riassetto durante il soggiorno, servizio di ristorazione ecc.),
REQUISITI DEI LOCALI:
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:
Chi dà in locazione per finalità turistiche un immobile o porzione di esso, anche se in forma indiretta (ad es. tramite un agenzia immobiliare), è tenuto a:
La comunicazione si effettua con modalità telematica al seguente link: https://open.toscana.it/servizi: accedendo alla pagina relativa alle locazioni turistiche ubicate in provincia di Firenze.
Ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni.
Maggiori informazioni sono reperibili al link: https://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche e al link: https://www.cittametropolitana.fi.it/turismo/strutture-ricettive/
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di omessa comunicazione.
Art.70 e 84 bis Legge Regionale 86/2016 Testo Unico del sistema turistico regionale; art. 53 dell’allegato 1 al d.lgs.79/2011
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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