Locazioni Turistiche

Ultimo aggiornamento:

Giovedì, 26 Gennaio 2023

Descrizione

Le Locazioni Turistiche sono le locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente, regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art.70 Legge Regionale 86/2016).

Per il rilievo che assume il profilo fiscale nell’attività sopra descritta, si segnala che sono state introdotte rilevanti novità a partire dal 2021 dall’art 1 comma 595 l.n.178 del 2020, a cui si rinvia.

Non costituisce locazione turistica lo scambio di alloggi per finalità turistiche. Si tratta dell’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy). (art.71 Legge Regionale 86/2016).

Sono previste sanzioni amministrative da 1000,00 a 6000,00 €. nel caso in cui vengano forniti servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive (ad esempio servizio di prima colazione, cambio biancheria, servizio di pulizia o di riassetto durante il soggiorno, servizio di ristorazione ecc.),

REQUISITI DEI LOCALI:

Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Iter procedura

Chi dà in locazione per finalità turistiche un immobile o porzione di esso, anche se in forma indiretta (ad es. tramite un agenzia immobiliare), è tenuto a:

  • comunicare con modalità telematica, entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione  e per ogni singolo alloggio locato:
  1. le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale;
  2. l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

La comunicazione si effettua con modalità telematica al seguente link: https://open.toscana.it/serviziaccedendo alla pagina relativa alle locazioni turistiche ubicate in provincia di Firenze.

Ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni.

Maggiori informazioni sono reperibili al link: https://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche e al link: https://www.cittametropolitana.fi.it/turismo/strutture-ricettive/

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di omessa comunicazione.

  • comunicare, con le modalità telematiche sopra indicate, eventuali integrazioni o variazioni alla comunicazione effettuata entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento;
  • comunicare alla questura i soggetti alloggiati: si rinvia alla  voce comunicazione alla questura dei soggetti alloggiati per maggiori chiarimenti;
  • comunicare i flussi turistici: si rinvia alla voce comunicazione dei flussi turistici per maggiori chiarimenti;
  • riscuotere l’imposta di soggiorno chi effettua locazioni turistiche deve obbligatoriamente registrarsi sul portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Egli ha l'obbligo di provvedere alla riscossione dell’imposta di soggiorno da parte del proprio locatario, rilasciandone quietanza e deve riversare mensilmente le somme riscosse al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese. Tutte le informazioni in merito sono reperibili al seguente link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/imposta-di-soggiorno.

Normativa di riferimento

Art.70 e 84 bis Legge Regionale 86/2016 Testo Unico del sistema turistico regionale; art. 53 dell’allegato 1 al d.lgs.79/2011

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
SUAP-Ufficio SUAP - Commercio in sede fissa, strutture ricettive, servizi alla persona, sociale
Referente
Per informazioni contattare la Città Metropolitana di Firenze
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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