Lotterie, tombole e pesche di beneficenza

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 06 Febbraio 2024

Descrizione

Le manifestazioni di sorte locale che possono essere svolte previa comunicazione al Comune nel cui territorio verrà effettuata l’estrazione, sono definite in questi termini (Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 26.10.2001):

  • lotterie, ovvero le manifestazioni di sorte locali realizzate mediante la vendita, limitata al territorio della provincia, di biglietti staccati dai registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressive, abbinati a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. L’importo complessivo dei biglietti emessi non può superare la somma di € 51.645,69;
  • tombole, ovvero le manifestazioni di sorte locali effettuate mediante vendita di cartelle contrassegnate da serie e numerazione progressive, portanti una data quantità di numeri dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La vendita delle cartelle è limitata al territorio comunale e ai comuni limitrofi. Per lo svolgimento di tombole occorre versare una cauzione, pari al valore dei premi messi in palio, che comunque non deve superare complessivamente la somma di € 12.911,42;
  • pesche o banchi di beneficenza, ovvero le manifestazioni di sorte locali realizzate con la vendita di biglietti non a matrice, una parte dei quali è già abbinata ai premi in palio. La vendita è limitata al territorio comunale e il ricavato da essa non deve superare la somma di € 51.645,69.

La normativa consente lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale, solo nei seguenti casi:

  1. quando promosse da enti morali, associazioni riconosciute e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, oppure da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS);
  2. quando promosse da partiti o movimenti politici;
  3. le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Tra i soggetti sopra indicati, quelli sottoposti all’obbligo di comunicazione preliminare al Comune e alla Prefettura competente per territorio sono quelli ricompresi nella tipologia a) e nella tipologia b), in quest’ultimo caso unicamente quando la manifestazione di sorte organizzata dal partito o dal movimento politico non rimanga circoscritta all’ambito di svolgimento di una manifestazione locale promossa dallo stesso (ad esempio, festa di partito). In caso contrario, ovvero quando la manifestazione di sorte locale si svolge esclusivamente nell’ambito di una manifestazione politica organizzata dal partito o movimento politico, non è previsto l’obbligo di comunicazione al Comune.
I proventi delle suddette manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente organizzatore.
I promotori delle manifestazioni di sorte locale sono tenuti a dare avviso pubblico delle modalità di svolgimento della stessa presso tutti i Comuni interessati attraverso domanda di affissione dell’avviso all’Albo Pretorio.
Il rappresentante dell’ente organizzatore deve svolgere tutti gli adempimenti relativi all’estrazione e alla chiusura delle operazioni alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di tali operazioni dovrà essere redatto un verbale da consegnare all’incarico del Sindaco e da inviare al Prefetto.

Modalità di richiesta

La domanda, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale utilizzando il seguente codice di attività:

  • 92.00.13R - Manifestazioni di sorte locale: pesche o banchi di beneficenze
  • 92.00.11R - Manifestazioni di sorte locale: lotterie
  • 92.00.12R - Manifestazioni di sorte locale: tombole

Requisiti del richiedente

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto n. 773/1931 (TULPS);
  • i soggetti promotori devono essere:
  1. enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi o sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile;
  2. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  3. partiti o movimenti politici di cui alla Legge 2 gennaio 1997, n. 2;
  • per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.


Requisiti oggettivi:

  • La manifestazione di sorte locale deve avere lo scopo di far fronte alle esigenze finanziarie del soggetto promotore;
  • Ottenimento del nulla osta da parte dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Firenze (Legge n. 326/2003, art. 39 comma 13 quinques);
  • Solo per le tombole, versamento della cauzione di cui all’art. 14 lett. b) del DPR n. 430/2001 (vedi Costi e modalità di pagamento).

Documentazione da presentare

Per tutti i tipi di manifestazione

  • modello di comunicazione di svolgimento manifestazione di sorte locale, opportunamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente;
  • attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
  • dichiarazione del possesso dei requisiti morali (vedi Moduli) firmato digitalmente;
  • se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c.;
  • per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.

 

Inoltre,
per le lotterie:

  • regolamento dove devono essere indicati:
  • la quantità e la natura dei premi,
  • la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere,
  • il luogo in cui saranno esposti i premi,
  • il luogo e il giorno fissati per l’estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori;

 

per le tombole:

  • il regolamento con la specificazione dei premi e l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella,
  • la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione.

 

Successivamente alla chiusura delle operazioni:

  • consegna all’incarico del Sindaco di copia del processo verbale delle operazioni di estrazione e chiusura (un’altra copia dovrà essere inviata alla Prefettura);
  • nel caso di tombole, documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori da presentare all’incaricato del Sindaco entro 30 giorni dall’estrazione per poter procedere allo svincolo della cauzione.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti.

Solo per le tombole, versamento della cauzione in misura equivalente al valore complessivo dei premi promessi, calcolato in base al loro prezzo di acquisto o al valore normale degli stessi. Il versamento della cauzione, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data dell’estrazione, deve essere effettuato mediante deposito in denaro o in titoli di stato presso la Tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica di firma del fideiussore.
Solo a seguito della consegna dei premi ai vincitori, debitamente documentata, sarà possibile procedere allo svincolo del deposito cauzionale. Se i premi non sono consegnati entro 30 giorni dall'estrazione, il Comune trattiene la cauzione (art. 14 del DPR n. 430/2001).

Tempi

L’attività può essere iniziata successivamente all’ottenimento del nulla osta da parte dell’Ufficio territoriale dei Monopoli di Stato di Firenze, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle prescritte comunicazioni al Comune e alla Prefettura.

Normativa di riferimento

  • TULPS, R.D. 18.6.1931 n. 773, artt. 11, 35 e 43;
  • Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 06.05.1940 n. 635, art. 76;
  • D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
  • DPR n. 430 del 26.10.2001 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’art. 19 comma 4 della L. 449/1997”;
  • Art. 39 comma 13-quinquies della Legge n. 326 del 24.11.2003, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”;
  • Circolare n. 4632 del 14.04.2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Art. 39 comma 13-quinquies Legge n. 326 del 24.11.2003. Nulla osta all’effettuazione di manifestazioni di sorte locali”;
  • L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
SUAP - Ufficio Commercio in area pubblica, somministrazione, polizia amministrativa
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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