Le manifestazioni di sorte locale che possono essere svolte previa comunicazione al Comune nel cui territorio verrà effettuata l’estrazione, sono definite in questi termini (Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 26.10.2001):
La normativa consente lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale, solo nei seguenti casi:
Tra i soggetti sopra indicati, quelli sottoposti all’obbligo di comunicazione preliminare al Comune e alla Prefettura competente per territorio sono quelli ricompresi nella tipologia a) e nella tipologia b), in quest’ultimo caso unicamente quando la manifestazione di sorte organizzata dal partito o dal movimento politico non rimanga circoscritta all’ambito di svolgimento di una manifestazione locale promossa dallo stesso (ad esempio, festa di partito). In caso contrario, ovvero quando la manifestazione di sorte locale si svolge esclusivamente nell’ambito di una manifestazione politica organizzata dal partito o movimento politico, non è previsto l’obbligo di comunicazione al Comune.
I proventi delle suddette manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente organizzatore.
I promotori delle manifestazioni di sorte locale sono tenuti a dare avviso pubblico delle modalità di svolgimento della stessa presso tutti i Comuni interessati attraverso domanda di affissione dell’avviso all’Albo Pretorio.
Il rappresentante dell’ente organizzatore deve svolgere tutti gli adempimenti relativi all’estrazione e alla chiusura delle operazioni alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di tali operazioni dovrà essere redatto un verbale da consegnare all’incarico del Sindaco e da inviare al Prefetto.
La domanda, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale utilizzando il seguente codice di attività:
Requisiti soggettivi:
Requisiti oggettivi:
Per tutti i tipi di manifestazione
Inoltre,
per le lotterie:
per le tombole:
Successivamente alla chiusura delle operazioni:
I costi sono indicati nella pagina Diritti di segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP.
Solo per le tombole, versamento della cauzione in misura equivalente al valore complessivo dei premi promessi, calcolato in base al loro prezzo di acquisto o al valore normale degli stessi. Il versamento della cauzione, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data dell’estrazione, deve essere effettuato mediante deposito in denaro o in titoli di stato presso la Tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica di firma del fideiussore.
La cauzione deve essere versata tramite bonifico bancario dal C/C intestato al/alla richiedente su conto corrente 45000 - Intestato a Comune di Sesto Fiorentino - Tesoreria Comunale IBAN: IT 03 Z 01030 38100 000 004 500 094, CAUSALE: Nome e Cognome richiedente, cauzione per ….. (indicare denominazione e anno evento)
Solo a seguito della consegna dei premi ai vincitori, debitamente documentata, sarà possibile procedere allo svincolo del deposito cauzionale. Se i premi non sono consegnati entro 30 giorni dall'estrazione, il Comune trattiene la cauzione (art. 14 del DPR n. 430/2001).
L’attività può essere iniziata successivamente all’ottenimento del nulla osta da parte dell’Ufficio territoriale dei Monopoli di Stato di Firenze, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle prescritte comunicazioni al Comune e alla Prefettura.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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