Rilascio dell'estratto per riassunto o della copia integrale di atto di nascita

Ultimo aggiornamento:

Giovedì, 29 Dicembre 2022

Descrizione

Per richiedere l'estratto per riassunto dell'atto di nascita occorre recarsi presso l'ufficio in orario di apertura al pubblico.

L'estratto per riassunto può anche essere richiesto on line attraverso il servizio appositamente dedicato o tramite tramite posta ordinaria allegando busta preaffrancata per la risposta per la risposta.

L'estratto per riassunto dell'atto di nascita può essere rilasciato solo per:

  •     nascite avvenute a Sesto Fiorentino;
  •     nascite denunciate a Sesto Fiorentino;
  •     nascite avvenute in qualunque comune italiano, sempre che la madre fosse residente a Sesto Fiorentino al momento della nascita (a partire dal mese di novembre 1997).

La copia integrale può essere rilasciata solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure dietro motivata richiesta da cui risulti l'interesse personale e concreto del richiedente per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, oppure decorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.


 

Requisiti del richiedente

L'estratto per riassunto senza indicazione della paternità e della maternità può essere richiesto da chiunque, purchè a conoscenza dei dati della persona in nome e per conto della quale si richiede l'atto, e cioè cognome, nome e data di nascita.

Nel caso in cui l'atto debba contenere l'indicazione della paternità e della maternità, la richiesta deve provenire dall'interessato o dai genitori o da oppure da terze persone munite di delega con la specifica indicazione della necessità che nel documento vengano riportati i dati di paternità e maternità.

Tempi

Il rilascio è immediato.

Informazioni

L'estratto per riassunto può essere rilasciato anche su modello plurilingue.

 

Normativa di riferimento

D.P.R. 3.11.2000 n.396 art.106 e 107

Art. 15 L. 12.11.2011 n. 183

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri - Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Tel
0554496250 - 0554496368
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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