Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 16 Maggio 2023

Descrizione

I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona di cui all’art. 7 della L.R. 82/2009, erogati da soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo o da operatore individuale (badante), possono richiedere l’accreditamento, mediante il quale conseguono l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie per conto degli enti pubblici competenti su tutto il territorio regionale (art. 2 L.R. 82/2009).
I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona, disciplinati dalla L.R. 82/2009, sono:

  • Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività̀ socio assistenziale;
  • Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività socio sanitaria per non autosufficienti;
  • Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività̀ socio educativa;
  • Assistenza domiciliare erogata da operatore individuale (badante);
  • Altri servizi alla persona (es: Unità di strada, Telesoccorso e/o Teleassistenza, Distribuzione pasti e/o Lavanderia a domicilio, Servizio di prossimità per il supporto alla domiciliarità, Trasporto sociale, ecc.).

Modalità di richiesta

L’istanza di accreditamento deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente per via telematica, tramite il portale regionale STAR.
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e gli altri servizi alla persona il codice attività da selezionare è il seguente: 88.10R - Servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (art.7 L.R. 82/2009).
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti) il codice attività da selezionare è il seguente: 88.11R - Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali.

Requisiti del richiedente

I requisiti specifici per l’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona di cui all’art. 7 della L.R. 82/2009 sono indicati nel Regolamento 11 agosto 2020, 86/R e nella Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii.
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  • Elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
  • Modalità̀ di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

Per gli altri servizi alla persona i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  • Elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità̀ di erogazione dei servizi;
  • Elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità̀ di esigenze eterogenee fra loro;
  • Modalità̀ di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti) i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  • Dati anagrafici dell'operatore;
  • Formazione ed esperienze in campo assistenziale. L'operatore è in possesso di un attestato di formazione in campo assistenziale o è in grado di dimostrare una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno tre mesi o è attualmente in possesso di un rapporto di lavoro in campo assistenziale regolarmente iscritto all’Inps.

Documentazione da presentare

La modulistica da compilare e allegare alla domanda è reperibile direttamente sul portale STAR, conseguentemente all’attivazione del relativo procedimento.

Iter procedura

I soggetti pubblici e privati sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona direttamente dal Comune, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti. L’atto di accreditamento è pubblicato all’Albo pretorio dell’Amministrazione.
Per visionare l’elenco aggiornato degli operatori accreditati consultare l'allegato a destra.

Costi

Servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e altri servizi alla persona
Fatte salve le specifiche esenzioni previste dalla legge, è necessario allegare all'istanza una marca da bollo e, successivamente, un'ulteriore marca da bollo per il rilascio del provvedimento di accreditamento.
Non sono dovuti diritti di segreteria e istruttoria.

Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali
È necessario allegare all'istanza una marca da bollo e, successivamente, un'ulteriore marca da bollo per il rilascio del provvedimento di accreditamento.
Non sono dovuti diritti di segreteria e istruttoria.

Tempi

30 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza

Informazioni

Verifica dell’attività svolta

Servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e altri servizi alla persona
I soggetti accreditati per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e per gli altri servizi alla persona, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 82/2009, effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dalla D.G.R. n. 245/2021 e ss.mm.ii. La verifica deve essere compiuta entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione, entro il medesimo termine, a pena di decadenza, è trasmessa al Comune in modalità telematica, tramite il portale STAR, ai fini del controllo in ordine al mantenimento dei requisiti prescritti. Il codice attività da selezionare è il medesimo di quello previsto per l’accreditamento.

Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatore individuale
L’accreditamento, una volta rilasciato, non ha scadenza. L’operatore individuale, pertanto, resta accreditato fino alla rinuncia e/o alla cancellazione per mancanza di requisiti.

Normativa di riferimento

L.R. 24 febbraio 2005, n. 41
L.R. 28 dicembre 2009, n. 82
Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R
D.G.R. 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.lgs. 104/2010. In alternativa, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
SUAP - Ufficio SUAP - Commercio in sede fissa, strutture ricettive, servizi alla persona, sociale
Orario di apertura
Consultare il link a destra

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