I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona di cui all’art. 7 della L.R. 82/2009, erogati da soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo o da operatore individuale (badante), possono richiedere l’accreditamento, mediante il quale conseguono l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie per conto degli enti pubblici competenti su tutto il territorio regionale (art. 2 L.R. 82/2009).
I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona, disciplinati dalla L.R. 82/2009, sono:
L’istanza di accreditamento deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente per via telematica, tramite il portale regionale STAR.
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e gli altri servizi alla persona il codice attività da selezionare è il seguente: 88.10R - Servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (art.7 L.R. 82/2009).
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti) il codice attività da selezionare è il seguente: 88.11R - Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali.
I requisiti specifici per l’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona di cui all’art. 7 della L.R. 82/2009 sono indicati nel Regolamento 11 agosto 2020, 86/R e nella Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii.
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni i requisiti richiesti fanno riferimento a:
Per gli altri servizi alla persona i requisiti richiesti fanno riferimento a:
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti) i requisiti richiesti fanno riferimento a:
La modulistica da compilare e allegare alla domanda è reperibile direttamente sul portale STAR, conseguentemente all’attivazione del relativo procedimento.
I soggetti pubblici e privati sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona direttamente dal Comune, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti. L’atto di accreditamento è pubblicato all’Albo pretorio dell’Amministrazione.
Per visionare l’elenco aggiornato degli operatori accreditati consultare l'allegato a destra.
Servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e altri servizi alla persona
Fatte salve le specifiche esenzioni previste dalla legge, è necessario allegare all'istanza una marca da bollo e, successivamente, un'ulteriore marca da bollo per il rilascio del provvedimento di accreditamento.
Non sono dovuti diritti di segreteria e istruttoria.
Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali
È necessario allegare all'istanza una marca da bollo e, successivamente, un'ulteriore marca da bollo per il rilascio del provvedimento di accreditamento.
Non sono dovuti diritti di segreteria e istruttoria.
30 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza
Verifica dell’attività svolta
Servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e altri servizi alla persona
I soggetti accreditati per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e per gli altri servizi alla persona, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 82/2009, effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dalla D.G.R. n. 245/2021 e ss.mm.ii. La verifica deve essere compiuta entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione, entro il medesimo termine, a pena di decadenza, è trasmessa al Comune in modalità telematica, tramite il portale STAR, ai fini del controllo in ordine al mantenimento dei requisiti prescritti. Il codice attività da selezionare è il medesimo di quello previsto per l’accreditamento.
Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatore individuale
L’accreditamento, una volta rilasciato, non ha scadenza. L’operatore individuale, pertanto, resta accreditato fino alla rinuncia e/o alla cancellazione per mancanza di requisiti.
L.R. 24 febbraio 2005, n. 41
L.R. 28 dicembre 2009, n. 82
Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R
D.G.R. 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.lgs. 104/2010. In alternativa, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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