Coloro che vogliono avviare uno studio medico o odontoiatrico, devono presentare la domanda di autorizzazione per l'apertura di studi medici e odontoiatrici quando l'attività richiede prestazioni mediche anche con alto livello di invasività nei confronti del paziente.
Sono esclusi dalla presentazione della domanda gli studi che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica. In questi casi l'attività può essere esercitata in forma libera.
La SCIA può essere inviata esclusivamente on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale).
Per la compilazione della pagina scegliere tra i seguenti codici:
La modulistica è già presente su STAR e non deve essere allegata.
Lo STAR si collegherà in automatico alla procedura SISAC relativa alle strutture sanitarie regionali.
Prima dello scadere dei successivi 3 anni dall'ottenimento dell'autorizzazione, è necessario presentare il modello di autocertificazione.
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.
Una volta pervenuta la domanda al SUAP viene trasmessa in Regione Toscana per gli adempimenti da parte del gruppo regionale di verifica.
Se viene espresso parere favorevole, il Comune rilascia l'autorizzazione entro un termine massimo di 3 mesi dalla data della domanda. L'attività potrà essere iniziata solo al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione.
L.R. 51/2009 - tutela della salute
D.P.G.R. 79/2016 - tutela della salute
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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