Autorizzazione Unica Ambientale
Con il D.P.R. 59 del 13/06/2013 è stata introdotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in sostituzione dei seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:
• Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura (capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
• Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
• Autorizzazione generale (articolo 272 del del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
• Comunicazione o nulla osta impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 447 del 26/10/1995);
• Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del Decreto Legislativo 99 del 27/01/1992);
• Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006.
È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al SUAP
Emissioni in atmosfera a carattere generale
Qualora ne ricorrano le condizioni, è facoltà del gestore non richiedere l’AUA ma presentare istanza di autorizzazione all’autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all’ articolo 272 del del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006.
Comunicazione in materia di rifiuti per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e di recupero rifiuti, pericolosi e non pericolosi (artt. 215 e 216 D. Lgs. 152/2006)
A decorrere dal 30/05/2019 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.129/2019, rientrano nelle competenze della Provincia/Città Metropolitana i procedimenti di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate previste dagli att. 197, comma 1 lettera c), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti e 216, commi 4 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.
Su STAR, l’endoprocedimento AMB 1.2 è stato disattivato e sostituito dall’endoprocedimento PROV 1 (con identica descrizione e contenuto), che il SUAP dovrà notificare via PEC alla Provincia/Città Metropolitana competente.
La domanda di AUA o di emissioni a carattere generale deve essere presentata tramite il portale STAR. Il portale propone l'apposita modulistica, approvata con decreto dirigenziale n. 17460 del 06/11/2018, una volta attivato il relativo endo-procedimento
In dettaglio:
E' sempre necessario scaricare il modulo “AMB”, compilarlo in ogni sua parte, firmarlo digitalmente e ri-caricarlo in STAR come sopra evidenziato.
La mancata allegazione di un corretto modulo AMB, compilato e firmato digitalmente, equivale a presentare al SUAP una pratica ambientale incompleta e improcedibile.
Ai sensi dell’art. 124 comma 11 del D.Lgs 152/2006, la mancanza di attestazione di versamento degli oneri istruttori che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito - così come determinato dall’autorità competente - è condizione di improcedibilità della domanda di AUA per autorizzazione allo scarico. Il SUAP poi verifica la presenza degli allegati obbligatori previsti dalla modulistica unica regionale, compresa l’attestazione di versamento degli oneri istruttori.
La richiesta di AUA deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
L'AUA ha durata pari a 15 anni, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento del SUAP. Il rinnovo deve essere richiesto dal gestore alla Regione, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/2013.
Regione Toscana ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 9197 del 27/05/2021 avente ad oggetto “D.Lgs 152/2006 Parte V Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività. D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 Individuazione nuove categorie e criteri per le attività da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006. Approvazione nuovi allegati tecnici per ˝Attività di preparazione e verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con consumo di solvente inferiore a 2.500 kg/anno”. In attesa di successivo aggiornamento, è possibile continuare ad utilizzare la modulistica di istanza approvata con Decreto Dirigenziale n. 17460 del 06/11/2018, all'interno della quale potranno essere riportati gli opportuni riferimenti al Decreto n. 9197 del 27/05/2021.
Il precedente decreto Dirigenziale n. 5733 del 22/04/2020 viene fatto decadere con il Decreto Dirigenziale n. 9197 del 27/05/2021. E' confermata la vigenza delle adesioni a carattere generale adottate ai sensi del decreto n. 5733/2020 per 15 anni dalla data di adesione.
Con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 10156 del 16/06/2021 sono stati approvati i nuovi allegati tecnici per ˝Attività di preparazione e verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con consumo di solvente inferiore a 2.500 kg/anno".
Regione Toscana ha emanato il decreto Dirigenziale n. 6959 del 14/05/2020 avente ad oggetto “D.Lgs. nr. 152/2006 Parte V° Titolo I° – Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività; D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 – Individuazione nuove categorie e criteri per le attività da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. nr. 152/2006. Approvazione allegati tecnici per attività di “Lavorazione inerti” e di “Lavorazione materiali lapidei ornamentali (marmi, pietre, graniti etc.)”.” In attesa di successivo aggiornamento deve essere utilizzata la modulistica di istanza approvata con decreto Dirigenziale n. 17460 del 06/11/2018, all'interno della quale potranno essere riportati gli opportuni riferimenti al decreto n. 6959 del 14/05/2020.
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.
La conclusione del procedimento deve avvenire:
• entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso in cui i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti abbiano durata pari o inferiore ai 90 giorni
• entro 120 giorni, qualora l'AUA sostituisca titoli con durata del procedimento superiore a 90 giorni.
D.P.R. 59/2013
Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006
DGRT 1332 del 03/12/2018
DGRT 1227 del 15/12/2015 e DGRT 1337/2015
Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5733 del 22/04/2020
Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 6959 del 14/05/2020
Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 9197 del 27/05/2021
Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 10156 del 16/06/2021
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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