L'imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività:
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (Art. 2135 el Codice Civile).
L'ammontare dei ricavi dai prodotti non provenienti direttamente dalla propria azienda nell'anno solare precedente non deve essere superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali e a € 4 milioni per le società. Nel rispetto di quanto sopra e le norme commerciali, è possibile vendere anche prodotti derivanti da altre aziende agricole.
Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende purché sia rispettata la normativa vigente in materia di igiene e sanità.
La vendita diretta può essere effettuata:
L'inizio dell'attività può essere contestuale all'invio della comunicazione.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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