La Regione Toscana con la Legge n. 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT in data 29/07/2020, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i c.d. “non professionisti” i quali vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore (che non superino il prezzo unitario di 100,00 (cento) euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000,00 (mille) euro).
Secondo la legge regionale devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza, o per i soggetti non residenti in Toscana dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione alla quale si chiede di partecipare.
Per il rilascio del tesserino non professionisti – residente a Sesto Fiorentino o, non residente in Toscana, che intende svolgere a Sesto Fiorentino la prima manifestazione a cui chiede di partecipare – deve presentare apposita richiesta in bollo da euro 16,00 compilando l'apposito modello di domanda in ogni sua parte (da scaricare dalla modulistica a lato) allegando alla stessa:
Il tutto da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o da inviare tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net (in quest’ultimo caso la foto dovrà essere consegnate al momento del ritiro per la necessaria apposizione sul tesserino).
Il tesserino di riconoscimento:
L'art. 116 della L.R. 62/2018 al comma 3 bis prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:
Normativa di riferimento e principali requisiti ed obblighi a carico di ciascun operatore “non professionista” - L.R. n. 62/2018 art. 40 bis
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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