La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Domanda da presentare al SUAP tramite PEC ( protocollo@sesto-fiorentino.net ) oppure direttamente allo sportello.
In tal caso si consiglia di prendere contatti con l'ufficio per verificare la disposnibilità di tesserini prima di presentarsi di persona.
Per il rilascio o il rinnovo del tesserino sono necessari:
Il tesserino ha validità quinquennale (con riferimento all'anno solare).
In caso di cambiamento di residenza, il rinnovo viene effettuato dal nuovo Comune di residenza che provvede a dare comunicazione al Comune che ha rilasciato il tesserino.
In caso di furto o smarimento non viene rilasciato un duplicato, bensì un nuovo tesserino.
Per il rilascio del tesserino:
versamento oneri a favore di Regione Toscana di € 92,96 su c/c postale 18805507 intestato a REGIONE TOSCANA causale: AUTORIZZAZIONE RACCOLTA TARTUFI L.R. 50/95;
Per rinnovo annuale:
versamento di € 92,96 su c/c 18805507 intestato a REGIONE TOSCANA causale: AUTORIZZAZIONE RACCOLTA TARTUFI L.R. 50/95
Il versamento non è dovuto se non viene esercitata la raccolta.
Il versamento riguarda l'anno solare (cioè è valido fino al 31/12 dell'anno di riferimento).
Si consiglia di prendere contatti con l'ufficio per verificare la disposnibilità di tesserini prima di presentarsi di persona.
E' in ogni caso vietato:
a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati (agli effetti delle norme di cui si tratta, i pascoli sono da ritenersi terreni non coltivati) fatta eccezione per le zone a raccolta riservata
Al fine di recare minore disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolazione e cattura e nei centri pubblici di produzione della fauna selvatica.
L.R. n. 50/1995; L.R. n. 10/2001
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta
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