Suap - Sale giochi

Ultimo aggiornamento:

Giovedì, 20 Giugno 2024

Descrizione

L'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività  imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all’intrattenimento di persone mediante giochi leciti, sono normate, in attuazione delle dispozioni dell’art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e del relativo regolamento di attuazione, dal Regolamento comunale.

Modalità di richiesta

AWP (Slot e New Slot) di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS

L’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante AWP sono soggette a SCIA da presentare al SUAP. La relativa SCIAdeve essere presentata al SUAP esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR). Il gestore della sala deve iscriversi bbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, deve essere presentata contestualmente all’istanzala la SCIA di prevenzione incendi che è trasmessa, a cura del SUAP, ai Vigili del Fuoco.

La messa in esercizio di ciascun apparecchio che eroga vincite in denaro ex articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi della L. 388/2000, articolo 38 comma 1. Nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentatare la suddetta istanza direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a comunicazione, da tramettere al SUAP, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

VLT (videolottery) di cui all'art.  110, comma 6, lettera b) del TULPS

L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante apparecchi videoterminali (VLT) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica sono soggetti al rilascio di  autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

L'istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:

  • direttamente al Questore di Firenze;
  • al Questore di Firenze per il tramite il SUAP, in questo caso esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, deve essere presentata contestualmente all’istanzala la SCIA di prevenzione incendi che è trasmessa, a cura del SUAP, ai Vigili del Fuoco.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

Il rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione art. 88 TULPS ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare della VLT dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito.

 

Sale bingo di cui all'art. 88 del TULPS

L'avvio dell'esercizio è soggetto ad autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.

 

L'istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:

  • direttamente al Questore di Firenze;
  • al Questore di Firenze per il tramite il SUAP, in questo caso esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

 

Agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive di cui all'art. 88 del TULPS

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione per avvio dell’esercizio, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.

L'istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:

  • direttamente al Questore di Firenze;
  • al Questore di Firenze per il tramite il SUAP, in questo caso esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

ll rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione art. 88 TULPS ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio dedicato, in via esclusiva o prevalente, alla raccolta delle scommesse dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito.

Documentazione da presentare

I documenti da presentare sono quelli indicati sul portale STAR

Tabella giochi proibiti
L'art. 110, co. 1, T.U.L.P.S. prevede che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, venga esposta in luogo visibile la "Tabella dei giochi proibiti", nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nella sezione "Allegati" della pagina è pubblicata la Tabella dei giochi proibiti emessa il 14 marzo 2014 dal Questore di Firenze e vidimata dal SUAP. Gli interessati potranno adempiere l’obbligo di cui all'art. 110, co. 1, del T.U.L.P.S. scaricando il documento ed esponendolo nei luoghi di cui sopra, senza peraltro necessità di applicarvi alcuna marca da bollo

 

Costi

I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.

Avvertenze

La Legge regione Toscana n. 57 del 18/10/2013, individua alcuni luoghi c.d. "sensibili" dai quali gli esercizi per il gioco lecito con vincita in denaro devono distanziarsi di almeno 500 metri.

Normativa di riferimento

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  • Legge regione Toscana n. 57 del 18/10/2013, Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia;
  • Regolamento comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
SUAP - Ufficio Commercio in area pubblica, somministrazione, polizia amministrativa
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

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