Tassa sui servizi indivisibili - TASI

Ultimo aggiornamento:

Mercoledì, 17 Gennaio 2024

Descrizione

AVVISO IMPORTANTE

Sospensioni previste dal Decreto CuraItalia convertito in legge, come modificato dai Decreti Liquidità e Rilancio

  1. Se il termine per presentare ricorso in commissione tributaria (anche a seguito di reclamo-mediazione) scade in un giorno compreso fra l'8 marzo e il 11 maggio i termini sono sospesi e  riiniziano a decorrere dal 12 maggio;
  2. La riscossione coattiva mediante  ingiunzioni fiscali ed avvisi di accertamento esecutivi il cui termine di pagamento scade tra l'8.3.2020 e il  15.10.2020 è sospesa fino al 15.10.2020 ed il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il mese successivo. Specifichiamo che nel caso di Sesto Fiorentino tale sospensione NON riguarda i documenti notificati prima di marzo 2020, poichè gli avvisi emessi precedentemente o sono già diventati definitivi o non sono avvisi esecutivi.

 

Sospensioni previste dal Comune di Sesto Fiorentino

  1. le rate relative a tutti i piani di rateizzazione in scadenza nel periodo che va dall'8 marzo al 30 giugno 2020 sono sospese. Il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateizzazione  è automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto nei regolamenti comunali, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile secondo il piano di rateizzazione, a decorrere dal 01 luglio 2020
NOVITA' 2020
L'art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 ha abrogato la TASI dal 01.01.2020, riunificandola di fatto con l'IMU. Infatti il successivo comma 762 in relazione al versamento in acconto dell'IMU 2020 stabilisce che "In sede di prima applicazione dell’imposta (n.d.r IMU), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019."
 

INFORMAZIONI SULLA TASI FINO AL 2019

L'Abitazione principale e le relative pertineneze, purché non rientranti nelle cat. A1 - A8 -A9, non sono soggette al pagamento dell'IMU e della TASI

Con deliberazione del  Consiglio Comunale n.14 del 09/02/2017 riconfermata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2018 sono state deliberate le aliquote relative alla Tasi che è il tributo a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, cioè servizi generali non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, di cui non è possibile misurare l’utilità per il singolo individuo, tra questi: - pubblica sicurezza e vigilanza; - tutela del patrimonio artistico e culturale; - servizi cimiteriali; - servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico - illuminazione pubblica; - servizi socio-assistenziali; - servizio di protezione civile; - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali; - etc. Presupposto per l’applicazione del tributo 1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria.

 

Soggetti tenuti al pagamento

Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili . 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti ad effettuare in solido l'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “pluralità di possessori” e “pluralità di detentori”. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore dovrà effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla propria destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile. 3. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 5. Nel caso di sub-affitto l’utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale. 6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante dovrà versare la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, applicabile alla fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall’occupante può essere modificata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione

Costi

Base imponibile

La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 09/02/2017 riconfermata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2018 sono state deliberate le aliquote TASI riportate nel volantino pubblicato in questa pagina.

Tempi

Scadenze: i versamenti si effettuano in 2 rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre.

Pagamento con il modello F24
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante il Modello F24 presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e i canali abilitati a riceverli utilizzando i codici  seguenti:

- 3958 abitazione principale
- 3960 aree edificabili
- 3961 altri fabbricati

Reclami ricorsi opposizioni

Per eventuali richieste di riesame, opportunamente motivate e documentate, è possibile presentare istanza di Autotutela, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, direttamente presso l'ufficio protocollo oppure tramite raccomandata AR o al seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
La richiesta di riesame non comporta la sospensione / interruzione dei termini per la proposizione del ricorso.
Nel caso in cui si intenda contestare l'atto emesso dall'Ente, potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, con le modalità di cui al D.Lgs. 546/92 alla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE, Via Passavanti 2. Il ricorso, previo pagamento di contributo unificato, dovrà essere notificato a questo Comune, a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. oppure mediante consegna diretta o spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e potrà contenere anche una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo o mediazione. Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla precedente scadenza, a pena di inammissibilità, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/92.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Entrate - Ufficio Gestione dei tributi comunali
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

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