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Prenotazione appuntamenti per rilascio carta identità elettronica (CIE) - 2024

Carta di identità elettronica (C.I.E.)

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 23 Aprile 2024

Descrizione

Il Comune di Sesto Fiorentino rilascia esclusivamente la C.I.E., introdotta dal D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Il progetto della  C.I.E. è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della C.I.E., a cura dell'IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), nonché mediante l'adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici.

Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).

La C.I.E.,oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.


POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.

E' infatti possibile inserire nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso.

Modalità di richiesta

Il servizio si svolge soltanto per appuntamento negli orari sopra indicati.

Per prenotare è possibile sia utilizzare i servizi on line pubblicati in questa pagina nella Sezione "Servizi on line" sia telefonare al contact center dell'area fiorentina al numero 055055.

Per annullare o modificare il proprio appuntamento telefonare al numero 055055.

Si raccomanda la massima puntualità. Nel caso di ritardo superiore a cinque minuti il servizio sarà svolto senza appuntamento compatibilmente con l'orario di apertura dello sportello e con il numero delle persone in attesa.

Requisiti del richiedente

Essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sesto Fiorentino presentandosi di persona allo sportello.

I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità, solo per gravi e comprovati motivi relativi alla impossibilità di recarsi presso il proprio Comune di residenza. I tempi di rilascio dipendono, in questo caso, dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza (di norma occorrono 7 giorni).

Solo in seguito alla trasmissione del nulla osta, sarà possibile procedere al rilascio della carta di identità.

MINORI

I genitori devono accompagnare il minore e sottoscrivono l'istanza e la dichiarazione che il minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto e forniscono l'assenso all'espatrio.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non passano presentarsi contemporaneamente, il primo genitore può presentarsi a sottoscrivere la dichiarazione di assenso, munito della fotografia del figlio; il secondo genitore si dovrà presentare successivamente con il figlio per concludere la procedura.

Nel caso di genitori separati legalmente (divorziati, celibi o nubili), la carta di identità può essere rilasciata al minore, quando il genitore che la richiede ha l'assenso dell'altro genitore o quando è titolare esclusivo della potestà sul figlio. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è possibile presentare l'autorizzazione al rilascio del Giudice Tutelare. Negli altri casi il genitore che richiede il documento deve presentare l'autorizzazione del Giudice Tutelare, contenente l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio al minore. L'autorizzazione non occorre per i genitori naturali conviventi.

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

La C.I.E. non può essere rilasciata agli italiani residenti all'estero.

CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri residenti a Sesto Fiorentino possono ottenere la carta d'identità. Il documento  ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Documentazione da presentare

Il cittadino che chiede il rilascio deve presentarsi allo sportello (il minore deve essere accompagnato dai genitori ) con documento di identificazione o di riconoscimento (se se ne possiede già uno) e una foto formato tessera recente (come da requisiti indicati sul sito della Questura - ved. Sezione "Allegati"). E' consigliabile presentarsi con la tessera sanitaria per velocizzare le attività di registrazione.

La carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello.

In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).

In caso di mancanza di qualsiasi documento che consenta l'dentificazione, il riconoscimento della persona potrà avvenire con cartellino già in possesso dell'ufficio anagrafe, se l'ultima carta di identità è stata emessa dal Comune di Sesto Fiorentino; altrimenti si dovrà procedere alla richiesta del cartellino eventualmente posseduto da altre Anagrafi Comunali. Solo in via residuale si procederà alla identificazione con due testimoni non parenti.

NOTA BENE:
I cittadini non comunitari  devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

Iter procedura

Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità.
Tuttavia, secondo quanto specificato nel decreto legge 16/07/2020 n.76, onde consentire la diffusione dell'identità digitale, le carte di identità cartacee ed elettroniche non munite di credenziali PIN e PUK possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Il cittadino deve presentarsi presso uno degli sportelli abilitati alla richiesta della C.I.E.  Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascia la ricevuta della richiesta della CIE (tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di identificazione o riconoscimento)

La consegna della C.I.E., a cura del Ministero dell'Interno, avviene entro sei giorni lavorativi (si prega di leggere anche le informazioni contenute nella sezione "Avvertenze"), presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.

Può anche essere indicato un delegato al ritiro.

Costi

Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 e dalla Delibera Delibera di Giunta n. 175 del 20 giugno 2017.

La somma complessivamente dovuta dagli utenti, pari ad € 22,00, è così composta:

  • corrispettivo ministeriale euro 16,79
  • diritto fisso comunale euro 5,00
  • diritto di segreteria comunale euro 0,21.

Tempi

Il termine di conclusione del procedimento per la la richiesta della C.I.E. è immediato.

Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno; la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta al Comune, presso l'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta.

Informazioni

La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).

Non viene più indicato lo stato civile, salvo espressa richiesta dell'interessato. In tal caso, per le persone non coniugate si utilizza la dizione "stato libero".


Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:

  •     vale 3 anni per i minori di tre anni;
  •     vale 5 anni per i minori di eta' compresa fra  tre  e diciotto anni
  •     vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.

 

La carta di identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Avvertenze

Consegna della C.I.E.

La C.I.E. viene consegnata, a cura del Ministero dell'Interno, direttamente al cittadino, all'indirizzo indicato.
Se il cittadino o il delegato non viene trovato all'indirizzo, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale 15 giorni solari ( a partire dal 4° giorno solare successivo al rilascio dell'avviso ).
PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO E' ATTIVO IL NUMERO VERDE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 800 263 388
Il documento viene successivamente inviato aI Servizi Demografici del Comune di Sesto Fiorentino presso l'Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio Veneto, 1 , dove può essere ritirata dall'interessato o da altra persona munita di delega.

Smarrimento PIN e PUK

In caso di smarrimento di uno o entrambi i codici PIN e PUK delle CIE emesse successivamente al 03/08/2017, è possibile chiedere la ristampa rivolgendosi presso qualsiasi Ufficio Anagrafe indipendentemente dal luogo di rilascio e di residenza.
La ristampa può essere richiesta anche tramite e-mail indicando il numero della CIE di cui si è in possesso.
Nel caso di smarrimento di CIE rilasciate antecedentemente il 03/08/2017, la ristampa dei codici PIN E PUK non è possibile; sarà dunque necessario procedere al rilascio di una nuova CIE. 

Verifca carte identità difettose

Con la circolare n. 9/2018, il Ministero dell’Interno ha informato i Comuni sull’emissione di 299.400 carte d’identità elettroniche valide per l’espatrio che presentano un lieve difetto tecnico. L’anomalia, specifica la circolare, non inficia l’uso della carta quale documento di identità fisica e digitale, ma potrebbe generare rilievi in sede di controllo alle frontiere, che sono state già avvisate dell’accaduto.
Per questo motivo, i cittadini possono verificare, in tempo reale, se la propria carta d'identità rientri tra i documenti che presentano il difetto; a tal fine, dovranno inserire il proprio codice fiscale ed il numero di serie della propria Carta di Identità Elettronica accedendo alla pagina dedicata
Nel caso di carta difettosa il Comune provvederà gratuitamente all'emissione di un nuovo documento.

Normativa di riferimento

  • D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
  • Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015
  • Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"
  • Art. 3 T.U.L.P.S.
  • art.291 comma 3  del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635
  • D.P.R. 6/8/1974 n. 649
  • Art. 31 L.133/2008
  • CIRCOLARE N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità elettronica.
  • CIRCOLARE N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE
  • Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 20 giugno 2017 - Carta d'identità elettronica: adeguamento del diritto e fisso e di segreteria.

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

In caso di mancato rilascio può essere presentato ricorso al Prefetto  entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato civile e certificati anagrafici
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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