I coniugi possono concludere davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, limitatamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento tra i coniugi.
L'assistenza di un avvocato per ciascuna delle parti è facoltativa.
L'accordo davanti all'ufficiale di stato civile non è consentito in presenza di:
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all'uso della casa coniugale, all'assegno di mantenimento ), mentre è possibile stabilire la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o divorzile.
L'accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti dall'art. 3 della legge 898/1970 (di cui il principale è rappresentato dal fatto che siano decorsi almeno 6 mesi dalla prima udienza di comparizione davanti al magistrato).
Documenti di identità e modello ISTAT, pubblicato in questa pagina.
I coniugi devono telefonare all'ufficio di stato civile o inviare una mail indicando i loro dati, il comune di attuale residenza ed allegando i documenti di identità. Ritenuta la propria competenza a procedere e espletata l'istruttoria, l'ufficiale di stato civile darà un appuntamento durante il quale viene compilato e sottoscritto l'accordo con il quale i coniugi rendono la dichiarazione che vogliono separararsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.
Da questa data decorre il termine di 6 mesi di separazione legale necessario per poter chiedere il divorzio.
Dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, l'ufficiale di Stato Civile fissa un ulteriore appuntamento - successivo di almeno trenta giorni - per la conferma dell'accordo. Se i coniugi non si presentano a questo secondo appuntamento, l'accordo non è confermato.
Diritto fisso di € 16,00 da pagare tramite piattaforma pagoPA prima del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell'atto contenente l'accordo.
Il procedimento si conclude in novanta giorni
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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