Le sentenze di divorzio o di separazione devono essere inviate all'ufficio Stato Civile a cura del cancelliere del Tribunale e della Corte d'Appello che le ha pronunciate per gli adempimenti di competenza (annotazione e/o trascrizione).
Le convenzioni di negoziazione assistita concluse tra coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio devono essere inviate all'Ufficio Stato Civile a cura di uno degli avvocati delle parti entro 10 giorni dall'autorizzazione o dal rilascio del nulla - osta da parte del Procuratore della Repubblica (nel caso di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti).
La comunicazione di trasmissione deve essere sottoscritta da tutti gli avvocati delle parti, mentre l'invio può essere effettuato da uno solo di essi.
L'ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione ed alle annotazioni.
All'avvocato che non rispetta l'obbligo della trasmissione nei termini si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 10.000,00.
Deve essere comilato il modello ISTAT pubblicato in questa pagina.
il procedimento si conclude entro novanta giorni.
I cittadini coniugati a Sesto Fiorentino che vogliono notizie sullo stato della procedura possono presentarsi all'ufficio di Stato Civile in orario di apertura al pubblico.
Nei registri di Stato Civile di Sesto Fiorentino vengono trascritti e/o annotati solo i provvedimenti relativi ai matrimoni celebrati a Sesto Fiorentino o all'estero con atto di matrimonio trascritto in questo Comune.
I cittadini residenti a Sesto Fiorentino, ma coniugati in altro Comune, possono verificare la variazione del proprio stato civile presentandosi all'ufficio Certificazioni e Carte d'Identità in orario di apertura al pubblico.
Legge n. 898 dell'1.12.1970 e successive modificazioni.
D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014.
D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento di stato civile).
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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