Cambiamento o aggiunta di cognome e nome

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 31 Gennaio 2023

Descrizione

La competenza per l'avvio dell'istruttoria è della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Firenze (via Giacomini, 8 Firenze) alla quale occorre rivolgersi per tutte le informazioni. 
Il decreto del Prefetto deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza. 

Una volta decorsi i tempi di pubblicazione, l'ufficio di Stato Civile rilascia attestazione di eseguita pubblicazione da restituire al Prefetto.

Dopo l'adozione del decreto definitivo da parte del Prefetto, l'interessato deve rivolgersi all'Ufficio Stato Civile, perché questo possa provvedere, su sua richiesta,  alla trascrizione del decreto e al conseguente aggiornamento degli atti di stato civile e di anagrafe.

Requisiti del richiedente

Essere nato e/o residente a Sesto Fiorentino.

Documentazione da presentare

  • Decreto del Prefetto che autorizza l'affissione all'albo pretorio del provvedimento di avvio del procedimento
  • Decreto del Prefetto in originale che autorizza il cambiamento del cognome/nome

Tempi

Il procedimento si conclude in trenta giorni.

Normativa di riferimento

D.P.R. n.396 del 3.11.2000 (art. 84 e seguenti), come modificati dalla D.P.R. 54 /2012

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri, Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Orario di apertura
Consultare il link a destra

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