Chi ha interesse a modificare il proprio nome composto da due o più elementi (ad esempio Anna Maria o Giovanni Paolo) può indicare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza come intende chiamarsi, cioè se mantenere solo il primo elemento del nome o anche i successivi.
L'Ufficio di Stato Civile provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria e a fare le comunicazioni previste dall'art.36, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000.
A procedura ultimata viene data comunicazione al richiedente.
Il procedimento si conclude entro trenta giorni.
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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