I servizi educativi di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:
L'istanza di autorizzazione per apertura di servizi educativi all'infanzia privati, nonché le relative istanze di accreditamento, devono essere trasmesse allo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP).
Devono inoltre essere trasmesse tramite il SUAP:
La descrizione dei singoli servizi educativi, nonché l'elenco dei requisiti necessari sono contentute nella scheda servizio redatta dai Servizi Comunali per la prima infanzia
Tramite portale STAR
Vedere scheda servizio collegata
Per apertura di
allegare:
In caso di asili nido con presenza di oltre 30 persone deve essere presentata anche SCIA antincendio
Per comunicazione di variazioni non soggette ad autorizzazioni di
allegare
Per il rinnovo autorizzazione/accreditamento da effettuarsi entro il mese di febbraio occorre attivare sul portale STAR l'endoprocedimento "rinnovo autorizzazione/accreditamento servizi prima infanzia" compilando il modulo reso disponibile in corrispondenza dell'intervento "Altri adempimenti amministrativi " dei codici attività:
Il dpgr 55/R/2018 ha apportato alcune modifiche al dpgr n. 41/R/2013
Dal 1 gennaio 2019
E'necessario far dichiarare come la struttura educativa intende assicurare la rilevazione delle presenze giornaliere e comunicare alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate.
Per far ciò si deve:
Vedere scheda collegata per diritti SUAP. E' necessario comunicare gli estremi identificativi di una marca da bollo da euro 16 in fase di presentazione dell'istanza; in caso di accoglimento dovranno essere forniti gli estremi identificativi di una ulteriore marca da bollo da euro 16 da utilizzare per il rilascio dell'atto finale. La ASL Toscana Centro richiederà i diritti di propria competenza a seguito dell'espressione del proprio parere.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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