I locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.
Il termine "locale" ha un'accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all'interno di edifici sia di aree all'aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, ma anche stadi, campi sportivi e luoghi per spettacolo o divertimento dove si presentano al pubblico, in luogo all'aperto, spettacoli o manifestazioni sportive.
I locali di pubblico spettacolo richiedono la verifica di agibilità di cui all'art. 80 TULPS.
La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto stabilito dal D. P. R. 311/2001.
L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, vale a dire la manifestazione di un pubblico spettacolo all'interno di un locale o luogo, può essere "autorizzata" in modo definitivo oppure temporaneo.
È "autorizzata" in modo definitivo, ad esempio, l'attività di pubblico spettacolo di un teatro per rappresentazioni teatrali: in un teatro che, previa verifica di agibilità ex art. 80 TULPS, ha ottenuto una autorizzazione all'esercizio attività di pubblico spettacolo consistente in rappresentazioni teatrali, queste ultime possono essere realizzate in modo continuativo.
Assumono, invece, carattere temporaneo quelle manifestazioni di pubblico spettacolo, realizzate per uno o più giorni, in luoghi aperti o chiusi, per le quali di volta in volta deve essere verificata l'agibilità del luogo "allestito" per la realizzazione dell'evento.
Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, nel caso di attività di pubblico spettacolo autorizzate in modo definitivo, siamo sempre in presenza di autorizzazione.
Nel caso di attività di pubblico spettacolo temporanee (manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo), può essere sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oppure sarà necessaria un'autorizzazione, a seconda dei casi.
È sufficiente la SCIA in caso di manifestazione con presenza di pubblico inferiore a 200 persone che si concluda entro le ore 24.00 del giorno di svolgimento.
È invece necessaria l'autorizzazione nei seguenti casi:
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
La domanda di autorizzazione o la SCIA, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale utilizzando i seguenti codici attività:
Per attività di pubblico spettacolo temporaneo deve essere utilizzato esclusivamente il codice attività 90.04.04R.
Per quanto riguarda lo spettacolo viaggiante, si rimanda alla specifica scheda.
In caso di subingresso, cessazione ed altre comunicazioni relative ad attività di pubblico spettacolo autorizzata in modo permanente deve essere presentata specifica comunicazione attraverso il Portale Regionale STAR selezionando la specifica tipologia di comunicazione presente all’interno dei codici attività 90.04.0 - 90.04.02R – 93.29.1 – 93.29.9.
Per le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo - SCIA o per la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea che si svolga su area pubblica è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione congiuntamente alla domanda di occupazione di suolo pubblico (vedi "Modulistica") esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale, seguendo le indicazioni contenute in Invio telematico delle Scia per le Attività Produttive con il Portale Regionale, codice attività 90.04.04R – 94.9.
Requisiti soggettivi:
Requisiti oggettivi:
Per attività di pubblico spettacolo soggetta ad autorizzazione (elenco non esaustivo):
Per attività temporanee di pubblico spettacolo soggette a SCIA (elenco non esaustivo):
Pagamento dei diritti di segreteria SUAP per l'avvio della pratica e per le successive integrazioni, da pagare secondo le indicazioni riportate alla pagina Tariffe Diritti Suap e di altri Enti.
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Sesto Fiorentino, utilizzando i dati riportati alla sezione IBAN e pagamenti informatici. Il pagamento dei diritti di segreteria SUAP non è previsto in caso di comunicazione di cessazione attività.
Marca da bollo pari all'importo vigente, da apporre su tutti i modelli di domanda, scannerizzandola in modo tale che sia ben leggibile il numero identificativo.
Marca da bollo pari allo stesso importo, andrà successivamente apposta sull'atto di autorizzazione al momento della consegna.
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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