Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione realizzate da privati in esecuzione di convenzione urbanistica per interventi edilizi

Servizio attivo

Dettagli

Il soggetto attuatore, una volta ottenuto il collaudo delle opere realizzate e predisposto il frazionamento se necessario, richiede al Comune di acquisirle.

A chi è rivolto

Persone fisiche o giuridiche private proprietarie di opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione di una convenzione urbanistica per interventi edilizi.

Come fare

L'interessato, tramite tecnico incaricato, può recarsi all’ufficio Patrimonio previo appuntamento con la documentazione sotto riportata. 
In alternativa l’inoltro è consentito anche tramite posta elettronica semplice o certificata.

Cosa serve

I documenti da presentare sono i seguenti:

  • estremi del collaudo dell'opera
  • nota tecnica preordinata all'atto di cessione delle opere
  • frazionamento catastale/estratto di mappa
  • bozza dell'atto di cessione (che può essere inoltrato all'ufficio anche direttamente dall'ufficiale rogante).

Cosa si ottiene

Acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione realizzate da privati.

Tempi e scadenze

I termini sono quelli di adempimento contrattuale specificati nelle singole convenzioni urbanistiche.

Accedi al servizio

Palazzo Comunale

Sede Uffici Comunali

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 50019 Sesto Fiorentino

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Patrimonio

Apertura al pubblico su appuntamento da prenotare telefonando ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

  • Convenzione urbanistica sottoscritta tra il Comune ed il soggetto privato attuatore.

Reclami ricorsi opposizioni

Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.

Ultimo aggiornamento:

05/03/2025, 14:31