A chi è rivolto
Il richiedente deve essere l’avente diritto o persona da lui delegata che dimostri il titolo alla restituzione del veicolo bloccato o rimosso. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario, è necessario esibire apposita delega e copia del documento d’identità del proprietario.
Descrizione
La rimozione del veicolo è una sanzione accessoria, viene cioè applicata dagli organi di Polizia che accertano una violazione che la prevede, i quali provvedono a che il veicolo sia rimosso, trasportato e custodito in apposito luogo. I veicoli sono rimossi in tutti casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione.
In alternativa alla rimozione, il C.d.S. prevede in alcuni casi il blocco del veicolo (c.d. ganasce) anche previo spostamento dello stesso.
Nel caso di pulizia strade, i veicoli in sosta vietata vengono generalmente spostati dalla ditta incaricata per consentire la pulizia del manto stradale e successivamente riposizionati e bloccati.
La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada.
In vista del rinnovo delle procedure di gara per l'affidamento del servizio, sono temporaneamente operative nuove modalità di pagamento e restituzione dei mezzi.
Come fare
Per rientrare in possesso del veicolo rimosso o bloccato, la procedura da seguire è la seguente:
Pagamento e svincolo: recarsi preventivamente presso la sede del Comando di Polizia Locale in Via Fratti 1 per effettuare il pagamento delle spese di rimozione/custodia e ricevere il verbale di restituzione e la ricevuta.
Orari: dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 17:30 (orario continuato).
Ritiro del veicolo: una volta ottenuto il verbale di restituzione presso il Comando, recarsi presso la depositeria della ditta E.L. srl in Via A. Vivaldi 44, Calenzano.
Orari depositeria: dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 18:00.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Polizia Locale al numero 0554496500 (Premere il tasto 1 per la Centrale Operativa o il tasto 2 per il Front Office).
Cosa serve
Per lo sblocco o la riconsegna del veicolo rimosso, l'interessato deve presentarsi munito di:
- documento d’identità in corso di validità;
- titolo alla restituzione del veicolo (se il richiedente non è il proprietario, servono delega scritta e copia del documento d'identità del proprietario);
- verbale di restituzione e ricevuta di avvenuto pagamento rilasciati dal Comando di Polizia Locale (per il ritiro in depositeria).
Cosa si ottiene
Restituzione del veicolo rimosso o bloccato, in applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 215 C.d.S.
Tempi e scadenze
Il veicolo deve essere ritirato nel più breve tempo possibile.
Qualora il veicolo non venga ritirato entro tre mesi dalla notifica dell’avviso di giacenza, si procederà alla consegna dello stesso all’Agenzia del Demanio che ne disporrà secondo le disposizioni di legge.
Quanto costa
Pagamento delle spese di bloccaggio o di rimozione e custodia
Il pagamento delle spese deve essere effettuato preventivamente presso il Comando di Polizia Locale (Via Fratti 1) ed esclusivamente tramite moneta elettronica (carte di credito / bancomat tramite POS).
Le tariffe applicate sono quelle definite con Deliberazione della Giunta Comunale del 30.5.2023, n. 15.
Pagamento del verbale di accertamento
L'importo del verbale di accertamento, che varia in funzione del tipo di infrazione commessa, dovrà essere immediatamente pagato in caso di veicoli con targa estera e in alcuni specifici casi da conducenti professionali, mentre seguiranno le procedure di legge per gli altri casi (D.Lgs. 285/1992).
Procedure collegate all'esito
Veicoli rimossi quale sanzione accessoria a sanzione pecuniaria amministrativa
I veicoli rimossi in violazione di norme del Codice della Strada sono restituiti previo pagamento preventivo delle spese presso il Comando di Polizia Locale e successivo ritiro presso la depositeria della ditta E.L. srl a Calenzano (Via A. Vivaldi 44). Il veicolo non potrà essere restituito senza la ricevuta di pagamento e il verbale di svincolo.
Veicoli bloccati
Le spese per lo sblocco del veicolo devono essere preventivamente corrisposte secondo le modalità e le tariffe vigenti (Deliberazione della Giunta Comunale del 30.5.2023, n. 154).
Veicoli rimossi nell’interesse del proprietario
Sono quei veicoli rimossi nell’interesse del proprietario (incidenti stradali al fine di non lasciare incustodito il veicolo sulla strada pubblica, furto o altro - art. 2028 c.c.). Le tariffe e le modalità di custodia vengono comunicate direttamente dagli uffici di Polizia Locale.
Accedi al servizio
Vincoli
Trascorse 24 ore senza che sia stato richiesto lo sblocco, il veicolo viene, di norma, rimosso e depositato presso la depositeria della Società Pegaso2.0 Soccorso Stradale di Calenzano.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” - artt. 159, 215, 157, 354
- D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" - artt. 397 e 398
- D.P.R. n. 610 del 1996 - Modifiche al Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada
- Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 401/98 art. 3
- Codice Civile, artt. 2028 e 2756
- D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 art. 1
- Deliberazione della Giunta Comunale del 30.5.2023, n.154
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Per le rimozioni eseguite quali sanzioni accessorie a sanzioni pecuniarie amministrative al Codice della Strada è possibile proporre ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis.
