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Media struttura di vendita (negozio tra 301 a 2.500 mq) nel settore non alimentare

Servizio attivo

Dettagli

Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio di merci diverse dagli alimenti svolta in locali con superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e compresa tra mq 301 e 2.500.

A chi è rivolto

A chi intende avviare, trasferire, ampliare o ridurre, sospendere, subentrare o cessare nel commercio al dettaglio in media struttura di vendita nel settore non alimentare e sia in possesso dei requisiti di onorabilità indicati all’art.11 della l.r.62/2018. 
Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Descrizione

Una media struttura di vendita nel settore non alimentare è un’attività di vendita diretta al consumatore finale di merci non destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e compresa tra mq 301 e 2.500, da calcolarsi secondo quanto indicato dall’art.13 comma 1 lett. c) L.R.62/2018 o secondo quanto indicato nell’art.27 L.R. 62/2018 se l’esercizio è specializzato nella vendita esclusiva di prodotti a grande fabbisogno di superficie elencati nell’art.27 L.R. 62/2018.

Come fare

Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa.
Codice attività 47.10.2R

Cosa serve

Occorre il rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali (disponibilità di locale con destinazione d'uso commerciale al dettaglio - art. 99 L.R. 65/2014 e art.102 del POC attualmente vigente. DCC n.44 del 28/05/2024). 
Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014.
L’insediamento di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.

Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita trasmettere in un unico invio:
   • la domanda di autorizzazione in bollo utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R 
   • se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco. 
   • eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (ad es. per la vendita di specifici prodotti)
   • se l’attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione (vedere l’apposita scheda occupazione temporanea di suolo pubblico).

Per la sospensione dell’attività
   • la comunicazione di sospensione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
   • eventuali altre comunicazioni o notifiche (ad es. per la vendita di specifici prodotti).

Per il subingresso
   • la comunicazione di subingresso,utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
   • se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco
   • eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (ad es. per la vendita di specifici prodotti).

Per le variazioni, quantitative o qualitative, di settore merceologico (i settori merceologici sono alimentari o non alimentari):
   • SCIA utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R. Nel caso di cessazione di vendita di prodotti alimentari occorre inoltre trasmettere in unico invio anche la notifica ai fini della registrazione (cessazione-endoprocedimento ASL 94), che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL. Se la variazione ha ad oggetto l’avvio della vendita di prodotti alimentari, si prega di consultare quanto indicato all’apposita scheda media struttura di vendita nel settore alimentare.

Per le variazioni soggette a comunicazione, tra cui ad esempio la riduzione della superficie di vendita, occorre trasmettere in un unico invio:
   • comunicazione di variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R 
   • se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco
   • eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (ad es. per la vendita di specifici prodotti).

Per l’affidamento di uno o più reparti:
   • la comunicazione di affidamento di reparto utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
   • eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (ad es. per la vendita di specifici prodotti)
   • se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Per la cessazione:
   • la comunicazione di cessazione al SUAP utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
   • eventuali altre comunicazioni o notifiche (ad es. per la vendita di specifici prodotti).

Cosa si ottiene

Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare.

Tempi e scadenze

Decorsi 90 giorni dal ricevimento, salvo non vi siano sospensioni o interruzioni dei termini del procedimento, la domanda di autorizzazione deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego (silenzio assenso). L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso a costruire. 
L’autorizzazione decade se l’attività non viene iniziata entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente. Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi. 
Se si applica il regime amministrativo della comunicazione essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
Devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla variazione le seguenti comunicazioni di variazione: 
   • variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale
   • variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali
   • le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte.
In caso di subingresso la comunicazione deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività ed in caso di subingresso per causa di morte comunque entro un anno dalla morte del titolare.
In caso di cessazione la comunicazione al SUAP deve essere effettuata entro 60 giorni dalla cessazione.
La sospensione dell’attività ha la durata massima di dodici mesi consecutivi, salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi indicate nell’art.86 comma 2 della L.R. 62/2018.

Quanto costa

I costi sono indicati nella scheda Diritti di Segreteria Servizio Attività Produttive e SUAP
Nel caso in cui si presenti domanda di autorizzazione occorre assolvere al pagamento dell’imposta di bollo. Le modalità sono indicate nella scheda summenzionata. Sono necessarie due marche da bollo, una per l’istanza e l’altra per il provvedimento di autorizzazione.

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione.
Vendita di specifici prodotti. Per alcuni specifici prodotti le norme di settore possono richiedere ulteriori adempimenti. Di seguito si indicano alcuni prodotti per la vendita dei quali è necessario assolvere ad ulteriori adempimenti oltre quelli sopra indicati:

Per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica occorre anche la comunicazione al Ministero della salute, alla Regione e alla ASL; comunicazione che verrà trasmessa a cura del SUAP a tali enti.
La vendita deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. 

Per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione e per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi occorre anche la comunicazione all’Agenzia delle Dogane.

Per la Vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale occorre anche la SCIA per la vendita al minuto di tali prodotti - e cioè, a seconda delle ipotesi, l’istanza di riconoscimento ai sensi dell’art. 10, oppure la notifica di registrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005. La procedura è indicata nell’allegato A al decreto n. 11001 del 17/07/2020 consultabile nella sezione allegati. Gli operatori non possono operare senza la registrazione oppure senza aver ottenuto, ove necessario, il riconoscimento. 

Per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari occorre anche l’autorizzazione alla vendita al minuto di tali prodotti, senza il rilascio della quale l’attività non può essere avviata. La richiesta di autorizzazione sarà inviata dal SUAP alla Asl.
Il preposto alla vendita, inoltre, deve essere in possesso del certificato alla vendita di prodotti fitosanitari rilasciato dalla Regione.

Per la vendita di armi diverse da quelle da guerra e per la vendita di oggetti preziosi occorre anche l’autorizzazione alla vendita al minuto di tali prodotti, senza il rilascio della quale l’attività non può essere avviata. La richiesta di autorizzazione sarà inviata dal SUAP al Questore.

Per la vendita di cose antiche/usate occorre munirsi del “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, da tenere aggiornato e autovidimato, ove devono essere annotate le generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita. L’autovidimazione si effettua esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa.

Per il commercio al dettaglio della stampa quotidiana e periodica occorre anche la SCIA per l’avvio della vendita di stampa quotidiana e periodica in punto vendita non esclusivo (art.29 l.r.62/2018). 
La SCIA è richiesta anche per l’ampliamento e il trasferimento di sede.
La modulistica da utilizzare è quella contrassegnata dal codice attività 47.71.R.
Il comune dichiara la decadenza di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l’attività non sia iniziata entro un anno.
Il titolo abilitativo per l’esercizio di tale attività non può essere ceduto separatamente da quello per l’esercizio dell’attività di media struttura di vendita.
Il subingresso nel punto vendita non esclusivo è possibile solo congiuntamente al subingresso nell’attività principale, mentre la gestione del ramo d’azienda in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d’azienda relativo all’attività principale.

Gli esercizi rendono noto al pubblico l’orario di apertura e di chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanalmente effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

Vige altresì l’obbligo di pubblicità dei prezzi come meglio specificato nell’art. 100 l.r.62/2018

Per tutto ciò che attiene all’insegna di esercizio si rinvia all’apposita scheda installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari.

Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell’esercizio principale.
Se il titolare omette la comunicazione risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato l regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso e dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018. Ai fini della destinazione d’uso dispone l’art.99 della l.r.65/2014. 
Se l’esercizio è specializzato nella vendita esclusiva di prodotti a grande fabbisogno di superficie elencanti nell’art.27 l.r.62/2018, la superficie viene calcolata secondo quanto previsto nell’art.27 l.r.62/2018, ma se vi è coincidenza di prodotti con quelli indicati nell’art. 26 co.6 l.r.62/2018, si applica la disciplina più favorevole all’esercente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

  • D.P.R.151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
  • Legge Regionale n.62 del 23/11/2018 (Codice del Commercio)
  • Regolamento 23/R 2020 regolamento di attuazione della l.r. 62/2018
  • Art. 99 L.r. 65/2014 (norme per il governo del territorio) e art. 102 del POC attualmente vigente (DCC n.44 del 28/05/2024)
  • D.lgs.222/2016 e relativa tabella A punti da 7 a 11 e punti da 30 a 36 per la vendita di specifici prodotti
  • R.D.773/1931 art.128 

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.

Ultimo aggiornamento:

30/04/2025, 12:29