Passi carrabili definitivi e passi carrabili di cantiere provvisori - online
Dettagli
La dimensione massima autorizzabile è quella della larghezza del varco di accesso alla proprietà.
Solo in casi particolari di ridotta dimensione della carreggiata potrà essere autorizzata una larghezza superiore effettivamente necessaria per la manovra di ingresso.
A chi è rivolto
Le domande possono essere inoltrate dal proprietario dell’immobile o dal locatario, allegando atto di assenso sottoscritto dal proprietario insieme alla copia del documento di identità.
Nel caso di proprietà condominiali, le domande possono essere inoltrate dall’amministratore dell’immobile interessato. Tuttavia se i proprietari sono meno di otto e non hanno l'amministratore, il passo carrabile deve essere chiesto da uno dei proprietari e alla richiesta deve essere allegata delega sottoscritta da parte di tutti gli altri comproprietari unitamente alla copia del documento di identità.
Per i passi di cantiere la domanda può essere presentata dall’impresa su delega dell’intestatario del titolo edilizio.
Descrizione
La concessione per passi carrabili può essere rilasciata nei casi di effettivo accesso con veicoli ad autorimesse, stabilimenti industriali, artigianali ed aree di parcheggio in genere.
Quindi non può essere concessa alcuna autorizzazione nel caso si tratti di richieste fronteggianti negozi o limitate a necessità di carico e scarico.
Il passo carrabile:
- deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; sia l’area di accesso sia l’area di sosta dovranno essere pavimentate;
- deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Se l’accesso alle proprietà laterali è destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;
- se l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avviene direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle precedenti condizioni, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello (o qualsiasi altro tipo di chiusura) a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato come previsto dal Regolamento viario presente all’interno del P.G.T.U. nella parte che disciplina gli accessi e passi carrabili” (Appendice 1) allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa d’ingresso, salvo deroghe previste dal regolamento stesso;
- deve essere identificato mediante apposizione di numerazione civica rilasciata dall’ufficio competente e dal relativo (cartello) segnale di passo carrabile.
Come fare
La richiesta deve essere effettuata utilizzando il pulsante "Accedi al servizio on line" presente in questa pagina.
Cosa serve
Per utilizzare il servizio on line occorre disporre di un'identità digitale SPID, CIE o CNS.
Per concessione di nuovo passo carrabile occorre allegare:
- planimetria della zona con l’ubicazione del passo carrabile, le misure rispetto all’incrocio (se presente) e la geometria della strada opportunamente quotata, sezione longitudinale e prospetti quotate
- relazione tecnica illustrativa
- estremi del permesso di costruire o di altro titolo edilizio
- qualunque documento od elaborato che il richiedente ritenga idoneo all’esatta individuazione della località e del tipo di intervento
- documentazione fotografica del cancello/serranda (le fotografie devono essere effettuate inquadrando il passo da punti di vista distanti in modo da consentire la visione della situazione viabilistica circostante)
- nulla osta dell'ente proprietario della strada in caso di strade provinciali o statali interne a centri abitati
- delega e copia documento di identità degli altri comproprietari qualora il richiedente sia comproprietario
Per subentro di passo carrabile occorre allegare:
- delega e copia documento di identità degli altri comproprietari qualora il richiedente sia comproprietario
Per richiesta di (cartello) segnale di passo carrabile occorre allegare:
- denuncia di furto o smarrimento del cartello di passo carrabile oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000
- copia dell'atto di concessione all'occupazione di suolo pubblico, in caso di richiesta di cartello perchè mai consegnato
- delega e copia documento di identità degli altri cointestatari, qualora il richiedente sia cointestatario del passo carrabile
Per rinuncia concessione di passo carrabile occorre allegare:
- documentazione fotografica per dimostrare il ripristino dello stato dei luoghi
- denuncia di furto o smarrimento del cartello di passo carrabile, in caso di furto o smarrimento del cartello
- delega e copia documento di identità degli altri cointestatari, qualora il richiedente sia cointestatario del passo carrabile
Per modifica e variazioni della geometria del passo carrabile occorre allegare:
- planimetria della zona con l’ubicazione del passo carrabile, le misure rispetto all’incrocio (se presente) e la geometria della strada opportunamente quotata, sezione longitudinale e prospetti quotate
- estremi del permesso a costruire/SCIA/altro titolo abilitativo corredata da elaborati con l’esatta indicazione dell’accesso o l’eventuale cambio di destinazione
- delega e copia documento di identità degli altri cointestatari, qualora il richiedente sia cointestatario del passo carrabile
Per concessione di passo carrabile di cantiere occorre allegare:
- planimetria della zona con l’ubicazione del passo carrabile, le misure rispetto all’incrocio (se presente) e la geometria della strada opportunamente quotata, sezione longitudinale e prospetti quotate
- relazione tecnica illustrativa
- estremi del permesso di costruire o di altro titolo edilizio
- qualunque documento od elaborato che il richiedente ritenga idoneo all’esatta individuazione della località e del tipo di intervento
- documentazione fotografica del cancello/serranda (le fotografie devono essere effettuate inquadrando il passo da punti di vista distanti in modo da consentire la visione della situazione viabilistica circostante)
- nulla osta dell'ente proprietario della strada in caso di strade provinciali o statali interne a centri abitati
- delega e copia documento di identità degli altri comproprietari qualora il richiedente sia comproprietario
Possono essere richieste prima della scadenza della concessione proroghe per il tempo necessario relativo al completamento dei lavori previsti dal titolo edilizio (utilizzando l'apposita voce del servizio on line).
Il passo di cantiere deve essere ripristinato allo stato dei luoghi precedente all’inizio dei lavori documentando l’avvenuto ripristino e contestualmente alla richiesta dello svincolo della cauzione, sempre che non si intenda procedere alla trasformazione in passo definitivo.
Per installazione paletti dissuasori e specchio parabolico
- planimetria della zona con l’ubicazione del passo carrabile, le misure rispetto all’incrocio (se presente) e la geometria della strada opportunamente quotata, sezione longitudinale e prospetti quotate
- relazione tecnica descrittiva
- delega e copia documento di identità degli altri comproprietari qualora il richiedente sia comproprietario
Nel caso in cui l’installazione avvenga su area di proprietà privata alla richiesta deve essere allegata autorizzazione sottoscritta dal proprietario.
Cosa si ottiene
- L'autorizzazione di apertura di un passo carrabile definitivo, di cantiere provvisorio e eventuale proroga
- L’autorizzazione al subentro, modifiche o variazioni alla geometria del passo carrabile, rinuncia
- Autorizzazione per installazione di paletti dissuasori e specchi parabolici
- Segnale di passo carrabile (cartello) definitivo e/o provvisorio di cantiere
Tempi e scadenze
Quanto costa
Durante la presentazione della domanda online è richiesto un pagamento calcolato in base ai dati forniti.
Il pagamento è calcolato come segue:
- Versamento per tutte le richieste dei diritti di istruttoria pari ad € 35,00 (trentacinque/00)
- Cauzione di € 516,46 solo per i passi carrabili di cantiere a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino e/o eventuali danni causati sul suolo pubblico
- versamento di € 24,50 solo per cartello passo carrabile di cantiere
- Versamento di € 11,00 solo per cartello nuovo passo carrabile
Il totale del costo risultante sarà pagato contestualmente all'invio della pratica.
Successivamente all'invio della pratica saranno necessarie due marche da bollo da € 16 da corrispondere al momento del ritiro dell'autorizzazione nel caso di:
- concessione di nuovo passo carrabile
- modifica e variazioni della geometria del passo carrabile
- concessione di passo carrabile di cantiere
- installazione paletti dissuasori e specchio parabolico.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
In caso di utilizzo del passo senza la prescritta autorizzazione il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 C.d.S. e artt. 30 e 43 del Regolamento di esecuzione, nonché al pagamento del canone evaso maggiorato delle sanzioni e degli interessi di cui all’art. 33 del relativo Regolamento.
La segnaletica necessaria all'esecuzione dell’autorizzazione è sempre a carico del richiedente, il quale deve avvalersi di una ditta specializzata nel noleggio e nell'installazione di detto materiale.
Esenzione versamenti
Fermo restando l’obbligo dell’autorizzazione, sono esenti dai versamenti di cui sopra i passi e gli accessi carrabili utilizzati dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dagli enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 160/2019 - articolo 1, commi 816-836 e 846-847
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2021
Reclami ricorsi opposizioni
Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.
