A chi è rivolto
A coloro coinvolti in compravendite, locazioni, ristrutturazioni o nuove costruzioni.
Descrizione
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare. Indica il livello di efficienza energetica e consente di conoscere i consumi stimati per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione.
L’APE è obbligatorio:
- per compravendite o affitti di immobili
- in caso di nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione importanti
- per l’accesso ad alcuni incentivi fiscali.
L’attestato deve essere redatto da un tecnico abilitato.
Come fare
Per ottenere l’APE è necessario incaricare un tecnico certificatore abilitato, che effettuerà i sopralluoghi e le verifiche necessarie sull’edificio.
Cosa serve
Per ottenere l'Attestato di Prestazione Energetica occorrono:
- dati identificativi dell’immobile (catasto, visure, indirizzo)
- planimetrie aggiornate dell’edificio o dell’unità immobiliare
- accesso all’immobile per il sopralluogo obbligatorio da parte del tecnico
- documentazione relativa agli impianti termici esistenti (caldaia, climatizzazione, ecc.)
- eventuali attestazioni su interventi di riqualificazione energetica realizzati.
Cosa si ottiene
Il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) con validità 10 anni, salvo modifiche rilevanti sull’edificio che comportino variazioni della classe energetica.
Tempi e scadenze
Non sono previste scadenze
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
- D.P.R. 75/2013
- D.G.R. Toscana n. 322/2015
- Direttiva Europea 2010/31/UE
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.
