Richiesta di accesso agli atti online
Dettagli
A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che intendono conoscere i documenti prodotti dal Comune.
Da questo servizio sono escluse le richieste di accesso relative a:
- informazioni ambientali
- pratiche edilizie
- sinistri stradali
- certificazioni anagrafiche
per le quali si rinvia alla sezione "schede collegate".
Descrizione
Il servizio ha ad oggetto tre diverse tipologie di accesso:
- accesso documentale o procedimentale (art. 22 e ss. L. 241/1990)
- accesso civico “semplice” (art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013)
- accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013).
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, sono le seguenti:
Accesso documentale o procedimentale (disciplinato all'art. 22 e seguenti della L. 241/90) consente ai titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso, di esercitare le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro. Per questo motivo, la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata con l’indicazione della specifica posizione giuridica qualificata di cui sono titolari. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Accesso civico semplice (disciplinato all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013) è riferito ai soli atti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune, stante il diritto di chiunque di acquisirne conoscenza anche nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.
Accesso civico generalizzato (disciplinato all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013) riguarda invece gli atti e le informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali sussiste obbligo di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni con il preciso scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Come fare
La richiesta deve essere effettuata utilizzando il pulsante "Accedi al servizio on line" presente in questa pagina.
Cosa serve
Per utilizzare il servizio on line occorre disporre di un'identità digitale SPID, CIE o CNS.
Se la domanda on line è compilata da persona diversa dal diretto interessato occorre delega con documento di riconoscimento (fronte retro) o atto del tribunale in caso di tutela legale.
Cosa si ottiene
Accesso documentale: la presa visione e la estrazione di copia del documento richiesto, fermi restando i casi in cui opera l’esclusione all’accesso previsti dall’art 24 della L. 241/1990.
Accesso civico semplice: la pubblicazione dei dati o documenti richiesti nel sito internet dell'Amministrazione e la comunicazione del link alla sezione di Amministrazione trasparente in cui è stato pubblicato il dato o il documento oggetto di interesse.
Accesso civico generalizzato: i dati o i documenti richiesti, salvo che ricorra taluna delle esclusioni o dei limiti di cui all'articolo 5 bis , commi 1, 2 e 3 del D.lgs n. 33/2013.
Tempi e scadenze
Quanto costa
La presentazione della domanda non prevede alcun pagamento.
In caso di accettazione della richiesta, possono essere previsti costi relativi alle spese di riproduzione.
Per il rilascio di copia conforme del documento è previsto il pagamento dell'imposta di bollo di €16,00 ogni 4 facciate. Il pagamento viene richiesto in seguito dall’ufficio.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Se vengono individuati soggetti controinteressati, l'Amministrazione è tenuta a dare loro comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni entro il quale l'Ente deve comunicare l'accoglimento o il diniego della richiesta è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine senza che sia pervenuta opposizione, l'Ente provvede sulla richiesta. La richiesta di accesso può essere accolta anche in caso di opposizione dei controinteressati.
La domanda di accesso può avere quattro diversi tipi di esito:
- Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
- Accoglimento parziale: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
- Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
- Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- D.Lgs 33 del 14/3/2013
Reclami ricorsi opposizioni
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza, che decidono con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Avverso la decisione dell'Ente, anche in sede di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Ente. Se questo non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Anche contro la decisione del difensore civico regionale il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può a sua volta presentare richiesta di riesame all'Ente e presentare ricorso al difensore civico regionale.
